Per determinare l’ ambito di validità personale della legge penale, occorre riferirsi all’art. 3 cp che sancisce il principio di obbligatorietà. Tale principio consiste in una specificazione in campo penale di ‘principio di uguaglianza’ costituzionale (à norma penale si applica a tutti, cittadini e stranieri, senza distinzione di etnia)

– cittadino = chi possiede requisiti per ottenere cittadinanza italiana

– straniero = legato a rapporto di cittadinanza con Stato straniero (o apolide residente all’estero)

Ai sensi dell’art.3 vigono 3 immunità penali (insieme di circostanze eterogenee con scopo unitario di escludere applicabilità di legge penale a determinati soggetti)

Esistono 2 tipi di immunità:

1) assolute: tutti i possibili reati

2) relative: solo per alcuni reati, o solo per chi ha una certa carica (accertabili da giudice ordinario)

1) SOSTANZIALI: atti e opinioni espressi in esercizio delle funzioni

2) PROCESSUALI: perseguite dopo la cessazione della carica

Esistono 2 fonti di immunità (quindi 2 funzioni):

1) diritto pubblico interno

2) diritto internazionale

 

Fonte giuridica dell’immunità: il diritto pubblico interno

Il diritto pubblico interno concede immunità per garantire il funzionamento dello Stato da possibili ingerenze esterne. Le immunità riguardano:

1) Presidente della Repubblica (immunità per attività svolte nell’esercizio delle sue funzioni). Egli è incriminabile solo per alto tradimento e attentato alla Costituzione; al di fuori delle funzioni risponde penalmente come qualsiasi cittadino per eventuali reati

2) Presidente del Senato (come PdR, visto che ne assume poteri in supplenza)

3) parlamentari = immunità (penale, civile e disciplinare) per opinioni espresse e voti dati nell’esercizio delle funzioni (al fine di impedire persecuzioni)

4) giudici della Corte Costituzionale = stessa immunità prevista per i parlamentari (semmai accusati da CC stessa à autodichìa)

5) consiglieri regionali = immunità per opinioni e voti espressi nell’ esercizio delle loro funzioni

6) giudici CSM = immunità per opinioni e voti espressi nell’ esercizio delle loro funzioni

 

Il diritto internazionale

Le immunità di diritto internazionale sono concesse per garantire la pacifica convivenza internazionale; esse riguardano

1) Santo Padre = persona sacra e inviolabile (non solo perchè reggente di Stato estero, ma perchè depositario di fede cristiana nel mondo)

2) Capi di Stato e Reggenti che si trovano in stato estero (= immunità assoluta)

3) Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri = immunità per funzioni realizzate nello svolgimento dei loro compiti

4) agenti diplomatici = immunità penali assolute dello Stato cui appartengono

5) parlamentari europei = doppia immunità (sia in qualità di europarlamentari che in qualità di parlamentari nel loro paese)

6) militari stranieri in stato estero (se autorizzati)

 

Natura giuridica dell’immunità

L’immunità è causa di esclusione della pena, ma il fatto compiuto sussiste comunque, non viene cioè cancellato. A seconda delle cause di immunità:

– effetto tipico: se l’ immunità interviene nell’esercizio delle proprie funzioni è causa di giustificazione (altrimenti sarebbe solo sottrazione alla potestà di coercizione penale, incapacità penale o processuale)

– contesto: se l’immunità è diritto interno à l’immunità tutela interessi essenziali per OG

se l’immunità è diritto internazionale à l’immunità serve ai fini di tutelare la pacifica convivenza tra popoli (relazioni diplomatiche)

Pertanto l’immunità costituisce un limite al potere giurisdizionale in tutti i casi.

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