L’art. 50 circoscrive l’ambito di operatività della scriminante, ai casi in cui il consenso abbia ad oggetto diritti disponibili. L’interesse alla repressione, quindi, viene meno solo se il consenso ha ad oggetto la lesione di beni di pertinenza del privato che ne è titolare; permane invece, quando è lo Stato ad avere un interesse diretto alla salvaguardia del bene, come accade per i beni dotati di rilevanza per la collettività.
Sono disponibili i beni che non presentano un’immediata utilità sociale e che lo Stato riconosce esclusivamente per garantire al singolo il libero godimento. Tra i diritti disponibili vi sono:
• I diritti patrimoniali, purché non si eccedano i limiti stabiliti dalla legge (es. il consenso scrimina nel caso di impossessamento di beni altrui)
• Gli attributi della personalità, come onore, libertà morale e personale, libertà sessuale, libertà di domicilio. Il consenso per essere efficace, deve avere ad oggetto lesioni circoscritte, le quali non comportino il totale sacrificio dei beni predetti e non deve comunque trattarsi di atti di disposizione contrari alla legge, al buon costume o all’ordine pubblico.
I limiti del consenso scriminante, sono influenzati dall’evoluzione dei valori socio- culturali; oggi possibili limiti sono desumibili dall’esigenza di rispettare gli interessi superindividuali costituzionalmente rilevanti.
Rispetto al bene dell’integrità fisica la portata del consenso scriminante, va determinata assumendo come metro di riferimento l’art. 5 c.c., secondo cui gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando: cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica; quando siano contrari alla legge, ordine pubblico o buon costume. Ad es. è fuori discussione la liceità di un trapianto di cute o di una trasfusione di sangue, mentre una lesione permanente è lecita solo se necessaria per un miglioramento della salute psico- fisica del consenziente (es. amputazione per cancrena).
Sono indisponibili tutti gli interessi che fanno capo allo Stato, agli enti pubblici e alla famiglia. Tra i beni indisponibili va sicuramente annoverato il bene della vita come si desume dagli artt. 579 e 580 che incriminano l’omicidio del consenziente e l’istigazione al suicidio.