Consiste nel fatto de il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti le sue funzioni, si introduce o si trattiene nei luoghi indicati nell’articolo precedente (art. 615 co. 1). Rinviando al reato comune di violazione di domicilio per quanto concerne gli elementi comuni, occorre soffermarsi sugli specifici elementi differenziali:
- il soggetto attivo deve essere un pubblico ufficiale (reato proprio). Il fatto commesso dall’incaricato di pubblico servizio rientra nel reato dell’art. 614, eventualmente aggravato ex art. 61 n. 9 (soluzione che ha suscitato perplessità);
- circa l’elemento oggettivo della condotta, il pubblico ufficiale deve porre in essere la violazione domiciliare con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Tra abuso e violazione deve sussistere un rapporto strumentale, nel senso che il primo deve costituire il mezzo che renda possibile o agevole l’esecuzione del reato.
L’abuso deve essere inteso in senso lato, comprensivo:
- dell’incompetenza assoluta, che si ha allorché la potestà di atti di penetrazione o trattenimento fuoriesca dalla sfera dei poteri del pubblico ufficiale;
- dell’incompetenza relativa, che si ha allorché tali atti siano compiuti dal pubblico ufficiale avente istituzionalmente la potestà, ma al di fuori dei casi e della formalità preveduti dalla legge;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, pur essendo in questo caso richiesta, oltre la coscienza e volontà dell’introduzione o trattenimento nel domicilio altrui, anche la consapevolezza della qualifica di pubblico ufficiale e dell’abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni.
È circostanza attenuante speciale se l’abuso consiste nell’introdursi nei detti luoghi senza l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge (art. 615 co. 2). Circa la controversa natura circostanziante o di fattispecie autonoma della presente ipotesi, appare preferibile la prima soluzione, e questo perché l’inosservanza delle formalità prescritte dalla legge non è una species del genere abuso, onde trattasi di elemento specializzante e non sostitutivo o aggiuntivo della corrispondente fattispecie dell’art. 615 co. 1. Dato che la circostanza in esame deve comunque concretizzare un abuso, si ritiene che debba trattarsi di inosservanza di formalità:
- essenziali, ossia costituenti garanzia per la libertà domiciliare;
- prescritte dalla legge, ossia imposte come obbligo funzionale inderogabile e non lasciate alla mera discrezionalità del pubblico ufficiale.
Trattamento sanzionatorio: il delitto è punito di ufficio:
- con la reclusione da 1 a 5 anni;
- con la reclusione fino a 1 anno, nella sopracitata ipotesi attenuante.