Sotto la denominazione di usura l’art. 644 prevede:

  • l’usura, consistente nel fatto di chiunque, fuori dei casi preveduti dall’art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sĂ© o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilitĂ , interessi o altri vantaggi usurari (co. 1);
  • la mediazione usuraria, consistente nel fatto di chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilitĂ , facendo dare o promettere, a sĂ© o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario (co. 2).

 La disciplina originaria dell’usura è stata oggetto di due recenti interventi riformatori (d.l. n. 306 del 1992 e l. n. 108 del 1996) e di un rilevante inasprimento sanzionatorio (l. n. 251 del 2005).

A differenza della regolamentazione degli interessi sui prestiti, la repressione penale dell’usura è stata oggetto di alterne vicende, per comprendere le quali occorre tener presente alcuni elementi:

  • l’art. 644, nella sua prima formulazione puniva l’usura e la mediazione usuraia, fattispecie entrambe caratterizzate:
    • dall’approfittamento da parte dell’usuraio dello stato di bisogno della vittima;
    • dalla prestazione da parte dell’usuraio soltanto di denaro o di altra cosa mobile (cosiddetta usura pecuniaria);
    • dalla prestazione del soggetto passivo, consistente in un compenso usuraio;
  • l’art. 644 bis, introdotto dalla legge del 1992 ma successivamente abrogato da quella del 1996, prevedeva anche l’usura impropria e la mediazione usuraia impropria, due fattispecie speciali introdotte per predisporre una difesa, primariamente, contro l’emergente e crescente fenomeno dell’infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell’attivitĂ  usuraia, al fine di acquistare, mediante esosi prestiti alle imprese in crisi, il controllo e la proprietĂ  delle stesse;
  • al fine di colmare le lacune, le ampie discrezionalitĂ  e le incertezze applicative:
    • sono state comprese l’usura e la mediazione usuraria reali;
    • è stato eliminato il presupposto dello stato di bisogno, previsto come circostanza aggravante;
    • sono state assorbite le due ipotesi dell’abrogato art. 644 bis;
    • è stato fissato un tasso legale ai fini della determinazione dell’interesse usuraio.

 Circa il problema della natura privatistica o pubblicistica dell’oggetto giuridico dei delitti di usura, la soluzione tuttora più corretta appare quella dell’individuazione di tale oggetto nell’interesse patrimoniale e nella libertà di autodeterminazione negoziale del contraente in condizioni di debolezza economica (reati plurioffensivi).

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