Sotto la determinazione di rapina, l’art. 628 prevede:
- la rapina propria, consistente nel fatto di chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (vis come mezzo per entrare in possesso della cosa);
- la rapina impropria, consistente nel fatto di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l’impunità (vis come mezzo per assicurare il possesso o procurare l’impunità ).
La rapina, assieme ai delitti di omicidio doloso, è sempre stata oggetto di particolare attenzione, venendo assunta quale indice del grado di sicurezza dei consociati e dell’andamento della criminalità globale.
 La rapina rappresenta:
- un reato complesso, perché unifica il reato di furto ed il reato rispondente al tipo di violenza, fisica o psichica, usata di volta in volta (es. percosse, minaccia);
- un reato plurioffensivo, poiché lesivo non solo dell’interesse patrimoniale, ma anche della libertà personale.
 Occorre peraltro precisare che:
- il concetto di altruità della cosa, come detto, abbraccia anche le cose che, ai soli fini dell’art. 627, sono da considerare comuni;
- oltre al dolo specifico del furto si richiede la coscienza e volontà di servirsi della violenza o della minaccia per la sottrazione, l’impossessamento o l’impunità ;
- la legge, a differenza che nel furto, richiede espressamente l’ ingiustizia del profitto;
- in assenza di autonome previsioni, anche la rapina d’uso o di casa di tenue valore per bisogno ricade sotto l’art. 628.