Consiste nel fatto del pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione, o una ispezione personale (art. 609):

  • il soggetto attivo, stante la generica formulazione legislativa, è qualsiasi pubblico ufficiale, sia istituzionalmente competente alle perquisizioni o alle ispezioni personali, sia privo di tale competenza;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nell’eseguire:
    • una perquisizione (ricerca, sul corpo o nella sfera di custodia del corpo stesso di una persona, di cose che si ritengono ivi occultate) o un’ispezione personale (ricerca, sul corpo di una persona di segni);
    • illegittima, perché eseguita con abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale. L’abuso, in questo caso, viene inteso in senso lato, comprensivo:
      • dell’incompetenza assoluta ad operare la perquisizione o l’ispezione;
      • dell’incompetenza relativa;
      • circa l’elemento soggettivo, il reato è a dolo generico, richiedendo l’art. 609 soltanto la coscienza e volontà di eseguire la perquisizione o l’ispezione e la consapevolezza dell’abuso dei poteri inerenti alle proprie funzioni di pubblico ufficiale, ossia l’illegittimità di tali atti;
      • la perfezione si ha nel momento e nel luogo di esecuzione della perquisizione o ispezione personali illegittime. Il tentativo è configurabile.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione fino ad 1 anno

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