Il delitto di percosse consiste nel fatto di chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (art. 581):

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è chi subisce la percossa;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nel percuotere, inteso lato sensucome comprensivo non solo del battere e del colpire il corpo altrui, ma anche dell’assoggettarlo ad ogni azione con un apprezzabile contenuto di violenza, non idonea a cagionare una malattia nel corpo o nella mente. Non costituiscono reato le percosse inferte:
    • nell’esercizio del ius corrigendi, se ed in quanto ivi rientri anche l’uso moderato di mezzi fisici coercitivi e repressivi;
    • nell’esercizio dell’attività sportiva violenta, per le ragioni e nei limiti già visti;
    • per fare rinvenire (es. schiaffeggiando) il soggetto svenuto, essendo tale condotta riconducibile all’attività terapeutica scriminata o all’obbligo di soccorso;

La malattia nel corpo e nella mente costituisce requisito negativo nel reato di percosse e positivo in quello di lesione personale. La linea di demarcazione tra percosse e lesioni, quindi, è data dal controverso concetto di malattia, e particolarmente dalla controversa qualifica di ecchimosi;

  • circa l’elemento soggettivo, si tratta di reato a dolo generico, richiedendosi la coscienza e volontà di percuotere, ossia di assoggettare la persona ad un’azione violenta per procurarle una sensazione fisica dolorosa, ma non una malattia nel corpo o nella mente;
  • l’oggetto materiale è il corpo umano di persona vivente, poiché le percosse sul cadavere danno eventualmente luogo al reato dell’art. 410;
  • l’oggetto giuridico è l’incolumità individuale, che viene offesa dalla sensazione dolorosa effettivamente o presuntivamente subita;
  • per comune opinione, si tratta di un reato di mera condotta, poiché per la sua sussistenza non è necessaria la verificazione dell’evento della sensazione dolorosa (difficile da accertare), essendo sufficiente che la condotta sia obiettivamente idonea, secondo l’id quod plerumque accidit, a produrre una siffatta sensazione;
  • la perfezione si ha nel momento e luogo della percossa. Il tentativo è configurabile (es. schiaffo andato a vuoto per prontezza di riflessi della vittima).

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito a querela:

  • con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a € 309;
  • con la pena aumentata da 1/3 a 1/2 se le percosse sono poste in essere a danno di un soggetto internazionalmente protetto (aggravante speciale).

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