Consiste nel fatto di chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo (art. 589). Circa l’elemento soggettivo, si rinvia a quanto detto a proposito della colpa in generale, in quanto le questioni che sorgono rispetto alla colpa omicida si risolvono sulla base delle regole generali. L’omicidio colposo è aggravato se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (co. 2). Ed è ulteriormente aggravato se l’omicidio stradale è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (co. 3).
 L’art. 589 co. 4 stabilisce che nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici (concorso formale di reati).
 Trattamento sanzionatorio:
- omicidio doloso, punito di ufficio:
- con la reclusione non inferiore ad anni 21;
- nelle ipotesi aggravate dagli artt. 576 e 577 co. 1, con l’ergastolo;
- nell’ipotesi aggravata dell’art. 577 co. 2, con la reclusione da 24 a 30 anni;
- omicidio preterintenzionale, punito di ufficio:
- con la reclusione da 10 a 18 anni;
- nelle ipotesi aggravate degli artt. 585 e 576, con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2, mentre nelle ipotesi degli artt. 585 e 577 con la suddetta pena aumentata fino a 1/3;
- omicidio colposo, punito di ufficio:
- con la reclusione da 6 mesi a 5 anni;
- nelle ipotesi aggravate dall’art. 589 co. 2 e 3, con la reclusione, rispettivamente, da 2 a 6 e da 3 a 10 anni;
- nei casi di concorso formale dell’art. 589 co. 3, con la pena da infliggersi per la più grave delle violazioni, aumentata fino al triplo (la pena non superiore a anni 15).