La presente figura si ha quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona (art. 586). Trattandosi di concorso formale del delitto doloso e del delitto di omicidio o di lesioni colposi, esso deve essere considerato come una qualsiasi ipotesi di concorso formale e quindi, de iure condendo, soppresso:

  • il soggetto attivo di entrambi i delitti concorrenti è l’autore della condotta dolosa, causa della morte o delle lesioni;
  • il soggetto passivo del delitto di omicidio o di lesioni può non coincidere col soggetto passivo del delitto doloso (es. morte del genitore, per infarto, di fronte alla violenza sul figlio);
  • circa l’elemento oggettivo, per il presente concorso formale occorre:
    • la commissione di un delitto (non di una contravvenzione) consumato o anche soltanto tentato, quale esso sia;
    • la verificazione di un fatto di omicidio o di lesioni;
    • l’identità di condotta, nel senso che la condotta del delitto doloso deve essere parimenti la condotta causale dell’omicidio o delle lesioni;
    • circa l’elemento soggettivo, occorre:
      • per il delitto di base, il dolo richiesto dalla specifica norma incriminatrice;
      • per il delitto di omicidio o di lesioni, la mancanza del dolo e la sussistenza della colpa in concreto, ossia per l’accertata violazione di norme cautelari di condotta e l’accertata prevedibilità ed evitabilità dell’evento.

 Trattamento sanzionatorio: si applica la disciplina del concorso formale (art. 81 co. 1), ma le pene stabilite negli artt. 589 e 590 sono aggravate fino ad 1/3

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