Consiste nel fatto di chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno (art. 612). La minaccia, nella sua nitida essenzialitĂ di previsione, svolge la duplice funzione:
- di fattispecie autonoma, incriminando non la violenza-mezzo, finalizzata ad un altrui comportamento, ma la violenza-fine in sé e per sé;
- di fattispecie sussidiaria rispetto ai due suddetti reati, abbracciando la vis finalizzata ad un comportamento indeterminato o ad un indeterminato delinquere.
 Con riferimento a tale art. 612, possiamo mettere in luce le seguenti caratteristiche:
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è il titolare della libertà morale-tranquillità ;
- circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nella minaccia di un danno ingiusto (reato a forma libera), ossia:
- nella minaccia, la quale, come detto, si incentra sul duplice requisito:
- della prospettazione ad una persona di un danno, futuro o prossimo, avente come destinatario il soggetto passivo del reato o un terzo, a questi legato da particolari rapporti di parentela o affettivi;
- della prospettazione della dipendenza del male dalla volontà dell’agente (azione o omissione).
- nella minaccia, la quale, come detto, si incentra sul duplice requisito:
Circa l’idoneità , la minaccia deve avere un’effettiva potenzialità intimidatrice, ossia deve apparire capace di intimidire, elemento questo da valutarsi caso per caso con riferimento alle circostanze della situazione concreta e alle condizioni psicologiche del soggetto passivo conosciute dal soggetto attivo;
- nell’ingiustizia del prospettato danno, dovendosi intendere per danno ingiusto, ai fini dell’art. 612, il danno ingiusto in sé, tale perché contra ius, costituendo di per sé obiettivamente un illecito. Il male prospettato è non ingiusto e, quindi, non si ha reato di minaccia, se esso è giuridicamente:
- lecito, perché giuridicamente autorizzato, pur se lesivo di beni giuridicamente rilevanti (es. prospettazione di chiedere la separazione coniugale);
- indifferente, perché giuridicamente non vietato, in quanto non lesivo di alcun bene giuridicamente rilevante (es. prospettazione di rompere una relazione).
Al fine di evitare confusioni tra minaccia-fine e minaccia-mezzo, rilevanti, rispettivamente, ai diversi effetti dei reati di minaccia o di violenza privata, occorre precisare:
- che il danno minacciato, mentre ai fini dell’art. 612 deve essere giuridicamente illecito in sé, ai fini dell’art. 610 può essere anche in sé lecito;
- che di minaccia condizionata può parlarsi, rispetto al reato di minaccia, solo se la condizione non riguarda un comportamento del minacciato;
- che di minaccia giustificata ex artt. 52, 53 e 54 può parimenti parlarsi rispetto non al reato di minaccia ma al reato di violenza privata, poiché trattasi anche qui di minaccia-mezzo;
- che non può parlarsi dell’assorbimento del reato di minaccia nei reati contenenti la minaccia come elemento costitutivo od aggravante, poiché trattasi anche qui di minaccia-mezzo e, quindi, di concorso apparente tra le fattispecie;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 612 soltanto la coscienza e volontà di minacciare ad altri un danno e la consapevolezza della percezione della minaccia da parte della vittima e dell’ingiustizia del danno;
- l’evento consiste nella percezione, ossia nella presa di conoscenza della minaccia da parte del soggetto passivo, direttamente o anche tramite terze persone (reato di evento). Ai fini dell’idoneità intimidatrice della minaccia, peraltro, se da un lato non è sufficiente la mera esternazione della minaccia, essendo questa tra l’altro manifestazione di pensiero recettiva, dall’altro non è necessaria l’effettiva comprensione del significato minaccioso, bastando la comprensibilità ;
- l’oggetto giuridico è la libertà morale sotto il profilo della libertà da altrui comportamenti generatori di timore e di turbamento psichico e, quindi, dello stato di tranquillità psichica in sé e per sé;
- l’offesa è la messa in pericolo della libertà morale-tranquillità , essendo non necessario che il male prospettato incuta un effettivo timore nel soggetto, ma sufficiente che sia idoneo a incutere timore (reato di pericolo);
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo della percezione da parte del soggetto passivo della minaccia. Il tentativo, ontologicamente configurabile, appare giuridicamente non configurabile, perché trattasi di reato di pericolo.
 Sono circostanze aggravanti speciali:
- se la minaccia è grave (art. 612 co. 2);
- se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 (art. 612 co. 2);
- se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione;
- se il fatto è commesso in danno di persona internazionalmente protetta.
 Trattamento sanzionatorio: la minaccia è punita:
- a querela, con la multa fino a € 51;
- di ufficio, con la reclusione fino a 1 anno, nelle ipotesi aggravate dell’art. 612 co. 2 e di ufficio o a querela, con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2, nelle altre due ipotesi aggravate.