La ratio dell’incriminazione è la tutela del patrimonio del soggetto in condizioni di inferiorità anche contro l’avida azione di quei mediatori che, intromettendosi tra chi presta e chi riceve denaro, si assicurano esorbitanti guadagni. Richiamandosi a quanto detto con riferimento all’usura, occorre qui precisare che la mediazione usuraio richiede alcuni elementi autonomi:
- il soggetto attivo è il mediatore, ossia colui che mette in relazione le parti per la conclusione di un negozio, avente come prestazione la somma di denaro o altra utilità (reato comune);
- circa l’elemento oggettivo, presupposto negativo del reato è che il fatto non costituisca concorso nel reato di usura, ossia che l’agente non abbia operato come intermediario per la conclusione di un contratto, sapendo che questo impone oneri usurari.
La condotta consiste nel procurare mediante opera di mediazione ad una persona una somma di denaro o altra utilità e nel far dare o promettere, a sé o ad altri, un compenso usuraio per tale opera mediatrice da parte della vittima;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di procurare ad una persona danaro o altra utilità e di far dare o promettere a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usuraio, con la consapevolezza che detta persona versa in situazione di inferiorità economica (compenso usuraio ex lege) o in condizione di difficoltà economica o finanziaria (compenso usuraio in concreto).