Trattasi delle seguenti quattro ipotesi:
- la lesione lievissima, consistente nell’avere cagionato (art. 582 co. 2):
- una malattia di durata non superiore ai 20 giorni;
- in assenza di qualunque degli eventi di cui all’art. 583;
- in assenza di qualunque circostanza aggravante (artt. 576 e 577), ad eccezione per quelle indicate nel n. 1 e nell’ultima parte dell’art. 577;
- la lesione lieve, consistente nell’aver cagionato una malattia di durata superiore ai 20 giorni e inferiore ai 40 giorni;
- la lesione graveè tale se dal fatto deriva (art. 583 co. 1):
- una malattia che metta (concretamente) in pericolo di vita la persona offesa;
- una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni (non lavorative ma consuete, remunerate o meno) per un tempo superiore ai 40 giorni;
- l’indebolimento (apprezzabile diminuzione) permanente di un senso o di un organo;
- la lesione gravissimaè tale se dal fatto deriva (art. 583 co. 2):
- una malattia insanabile, ossia destinata a durare per tutta la vita;
- la perdita di un senso, qualora il senso sia completamente distrutto;
- la perdita (funzionale) di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile;
- una permanente e grave difficoltĂ della favella;
- la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare.
Nella presente ipotesi rientra incontestabilmente la sterilizzazione non consensuale. In seguito all’abrogazione dell’art. 552 (procurata impotenza alla procreazione di soggetto consenziente) da parte della l. n. 194 del 1978 (aborto), si è posto il problema se o in quali limiti la sterilizzazione consensuale sia riconducibile sotto tale previsione. A questo proposito occorre distinguere tra:
- la sterilizzazione terapeutica, ossia effettuata nell’interesse della salute del paziente, la quale è scriminata nei limiti oggettivi e soggettivi della più generale attività medico-chirurgica terapeutica;
- la sterilizzazione non terapeutica, ossia effettuata non nell’interesse della salute del paziente ma per altre finalità , quale innanzitutto la sterilizzazione edonistica per fini contraccettivi. Al riguardo occorre distinguere tra:
- sterilizzazione consensuale reversibile, alla quale cioè si possa effettivamente e agevolmente porre termine e che da tutti viene considerata lecita ex art. 5 c.c.;
- sterilizzazione consensuale irreversibile, rispetto alla quale, in seguito all’abrogazione dell’art.
552, sono venute contrapponendosi la tesi dell’attuale perseguibilità ex art. 583 co. 2 e la tesi della non perseguibilità penale. Il vero problema, comunque, sta nello stabilire quale tra i due beni collidenti della salute e della libertà di autodeterminazione sia il maggiormente meritevole di tutela;
- la deformazione (alterazione della simmetria) ovvero lo sfregio permanente (alterazione che turba sensibilmente la regolaritĂ dei lineamenti) del viso.
 Circa l’elemento soggettivo, si tratta di reati a dolo generico, richiedendosi la coscienza e volontà :
- per le lesioni lievissime e lievi, della malattia della durata, rispettivamente, non superiore a 20 giorni e tra i 21 e i 40 giorni;
- per le lezioni gravi e gravissime, rispettivamente, della malattia di durata superiore ai 40 giorni o degli eventi dell’art. 583 co. 1 (es. indebolimento permanente di un senso) e degli eventi dell’art. 583 co. 2 (es. sfregio permanente).
Circa l’accertamento, talora arduo, del dolo rispetto al tipo di evento lesivo voluto, va rilevato:
- che anche i tipi di dolo suddetti vanno accertati sulla base di tutte le utili circostanze oggettive (es. mezzo utilizzato, numero e violenza dei colpi inferti);
- che per stabilire il dolo del tipo di lesione non è necessario che il tipo di lesione sia stato direttamente voluto (dolo intenzionale), bastando che sia stato accettato (dolo eventuale);
- che nel dubbio deve ripiegarsi sul dolo delle lesioni di grado inferiore (favor rei);
- che le difficoltà terapeutiche dell’accertamento non legittimano all’abbandono a priori delle regole sul dolo.
Nei casi frequenti di lesione più grave preterintenzionale, ossia quando l’agente abbia voluto una lesione di tipo meno grave e abbia cagionato una lesione di tipo più grave, trova applicazione il reato dell’art. 586 (morte o lesione come conseguenza di altro delitto).
 Le lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime dolose sono aggravate (art. 585):
- se concorre alcuna delle aggravanti previste per l’omicidio doloso (artt. 576 e 577);
- se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.
Le lesioni dolose sono aggravate anche se commesse a danno di un soggetto internazionalmente protetto o se cagionate ad un pubblico ufficiale in occasione di manifestazioni sportive (l. n. 41 del 2007).