La punibilità

 Dopo aver compreso perché punire, occorre comprendere perché l’autore di un fatto tipico, antigiuridico e colpevole può non essere punito.

Il diritto penale moderno presenta un gran numero di minacce, il che ha comportato l’incremento dell’istituto della non punibilità; la punibilità ha assunto un ruolo così importante da venire considerata da molti come quarto elemento del reato.

La nozione di punibilità trova un importante riferimento normativo nell’art. 44 c.p. il quale prevede le condizioni obiettive di punibilità (c.o.p.), ossia elementi ulteriori rispetto al fatto di reato dai quali dipende la sua punibilità (sono definite condizioni sospensive della punibilità).

Perché si realizzi una condizione di punibilità, intesa come un fatto-evento da cui dipende il verificarsi della condizione, bisogna verificare se sia presente un ulteriore evento, tradizionalmente definito come condizione sospensiva, cioè dal cui avverarsi dipende l’effetto di una situazione conforme al fatto tipico, e quindi la punibilità del reato.

La legge dice che per la punibilità del reato si possa richiedere il verificarsi di una condizione (sospensiva, e obiettiva appunto) a cui segue la punibilità, ed esclude dalla sfera della colpevolezza non l’evento offensivo- ovvero il fatto illecito già compiutamente definito- ma l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione. È quindi un avvenimento ulteriore, slegato dal principio di colpevolezza, e che si aggiunge al fatto tipico di reato (??? Verifica se è vero ma credo di no). È la discriminante tra un fatto lecito e uno illecito.

La c.o.p. è considerata come esclusa dall’insieme degli elementi necessari per l’esistenza del reato (fatto tipico e antigiuridico), tali perché in loro presenza si riconnette la lesività o la pericolosità del fatto rispetto a bb.gg meritevoli di tutela; mentre in loro assenza il fatto si presenta come perfettamente lecito o comunque non lesivo di bb.gg, perché gli eventi costituenti c.o.p. non rientrano nell’oggetto della colpevolezza e pertanto non possono essere elementi costitutivi del fatto tipico che per dettato costituzionale dovrebbero rientrare nell’area della colpevolezza.

In pratica, oltre al fatto di reato, deve seguire, per la sua punibilità, un ulteriore evento che ne giustifichi appunto la punibilità. Gli elementi integranti il fatto di reato devono essere coperti dalla colpevolezza, mentre gli eventi costituenti una c.o.p. non rientrano nell’oggetto della colpevolezza, ma sono una condizione di punibilità senza il verificarsi di un evento colpevole, da cui dipende in ogni caso il perfezionamento del reato.

Art. 44 c.p. quando, per la punibilità del reato la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento da cui dipende il verificarsi della condizione non è da lui voluto”.

Le condizioni obiettive di punibilità, consistono in quegli eventi estranei alla condotta illecita, da cui dipende la punibilità della condotta stessa.

Per chi ritiene che la punibilità sia un elemento del reato, l’avverarsi della condizione di punibilità è un presupposto per il perfezionamento del reato. Per chi invece ritiene che la punibilità non sia un elemento del reato, la struttura del reato è da ritenersi perfetta anche senza la punibilità e quindi a prescindere dalla successiva irrogazione della sanzione.

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