Secondo comma art. 609 bis → Due ipotesi ulteriori
1) Abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica;
2) Trarre in inganno
Induzione di taluno a compiere o a subire atti sessuali.
Tali ipotesi sono derivate a quelle previste nell’abrogato art. 519 2° comma, numeri 3 e 4 → La differenza però consiste nell’ipotesi 1) dell’attuale art. 609 bis: mentre infatti, nel precedente articolo la condotta tipica consisteva nella congiunzione carnale anche consensuale, nell’attuale versione dell’art. 609 bis la rilevanza penale dell’attività dell’agente è subordinata all’ABUSO ed è stato espunto ogni riferimento alla “persona malata di mente”.
L’innovazione mira a tutelare la libertà sessuale dei soggetti infermi di mente assicurandogli una normale vita sessuale. Infatti, l’attuale disciplina non prevede più la “presunzione assoluta” dell’invalidità del consenso dell’infermo di mente e punisce l’induzione all’atto sessuale realizzata mediante ABUSO dell’inferiorità psichica e fisica.
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Inferiorità fisica: stato individuale di incapacità a resistere alle altrui iniziative sessuali. Può dipendere da svariate cause di natura patologica.
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Inferiorità psichica (non necessariamente coincide con infermità mentale): stato individuale che determini una menomazione totale o parziale della capacità di intendere e di volere, tale da rendere impossibile difendersi dall’altrui condizionamento psicologico o da determinare un vizio del consenso.
Il reato si realizza se il soggetto agente ABUSA delle condizioni, così da INDURRE il sogg. pass. a compiere o subire abusi sessuali.
ABUSO → sfruttamento, approfittamento, strumentalizzazione a fini sessuali della posizione di inferiorità.
INDUZIONE → influenza sul processo di formazione di volontà, attraverso persuasione, pressione morale.
Perché sia configurabile il DOLO → consapevolezza di tutti i richiamati elementi.
Abuso e induzione talvolta intesi come endiadi = Condotta di sopraffazione
→ Orientamento volto a non lasciare impunite ipotesi di atti abusivi “non induttivi”.