Consiste nel fatto di chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente (art. 594 co. 1) o mediante comunicazione telefonica o telegrafica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (co. 2):
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è il titolare del bene dell’onore o del decoro e, pertanto, qualsiasi persona fisica individuata o individuabile;
- circa l’elemento oggettivo, presupposto della condotta è la presenza della persona offesa, immediata o mediata (comunicazione). L’elencazione dei mezzi di comunicazione dà luogo ad una lacuna legislativa, perché non sembra consentire di comprendere nell’art. 594 l’ingiuria mediante comunicazione per mezzo della radio o della televisione.
La condotta consiste nell’offendere l’onore o il decorso (reato a forma libera), potendo essere posta in essere:
- con un’azione, come nella normalità dei casi, ma anche con un’omissione, nei soli casi in cui il soggetto abbia l’obbligo giuridico di tenere il comportamento omesso (es. saluto militare) e sempre che l’omissione sia accompagnata da manifestazioni positive di dispregio (es. voltare le spalle omettendo il saluto militare);
- con qualsiasi mezzo, idoneo ad esprimere un’offesa all’onore (es. parola, scritto, disegno, foto, fotomontaggio, scultura, atti materiali);
- con qualsiasi modalità, purché idonea alla percezione dell’offesa da parte dell’ingiuriato (es. ingiuria indiretta, che colpisce una persona diversa da quella cui apparentemente è indirizzata);
- circa l’elemento soggettivo, l’ingiuria è reato doloso:
- a dolo generico, non richiedendo l’art. 594 alcun specifico fine, ma soltanto la coscienza e volontà della condotta, la consapevolezza e volontà dell’offensività della stessa per l’onore od il decoro e la consapevolezza della presenza (o situazione equivalente) dell’offeso e della percezione materiale diretta dello stesso;
- a dolo intenzionale, come normalmente avviene, ma anche a dolo eventuale, rientrando nella coscienza e volontà di offendere anche l’accettazione del rischio dell’offesa;
- l’evento naturalistico è la percezione materiale diretta dell’offesa:
- non essendo sufficiente la presenza fisica dell’ingiurato, dal momento che questa è richiesta solo come presupposto per la percezione;
- non essendo necessaria la comprensione dell’offesa da parte dell’ingiurato, dal momento che il reato sussiste anche quando questi non comprende il significato offensivo dell’addebito;
- l’oggetto giuridico è l’onore o il decoro, intesi personalisticamente;
- l’offesa è la lesione dell’onore o del decorso personalisticamente inteso (reato di danno);
- la perfezione, in base alla concezione personalistica dell’onore, si ha nel momento e nel luogo della percezione materiale diretta dell’addebito offensivo, mentre la consumazione si ha con la percezione dell’ultimo addebito, allorché l’ingiuria si articoli in una pluralità di addebiti nello stesso contesto cronologico. Il tentativo è configurabile non solo a livello naturalistico ma, essendo l’ingiuria reato di danno, anche giuridicamente (es. quando il destinatario non ha la percezione materiale diretta della condotta, la quale, tuttavia, secondo il criterio della prognosi postuma a base parziale, appariva idonea ad essere percepita).
L’ingiuria è aggravata:
- se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato (art. 594 co. 3);
- se l’offesa viene commessa in presenza di più persone (co. 4).
Mentre la ratio dell’aggravante sta nella maggiore gravità dell’offesa all’onore, posta in essere in presenza di più persone, la ratio della deroga al concorso dell’ingiuria e diffamazione sembra debba ravvisarsi nell’essere posto, l’offeso, nella possibilità di difendersi e quindi di far cadere l’addebito offensivo innanzi agli occhi dei terzi presenti.
Trattamento sanzionatorio: l’ingiuria è punita a querela:
- se semplice, con la multa da € 258 a 2582;
- se aggravata ex art. 594 co. 3 con la suddetta multa o con la permanenza domiciliare da 6 a 30 giorni o del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a 3 mesi;
- se aggravata ex art. 594 co. 4 con l’aumento di dette pene ex art. 64.