Consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648 ter co. 1). Anche la presente fattispecie, introdotta dalla l. n. 55 del 1990, faceva inizialmente riferimento ai soli delitti-presupposto di rapina, estorsione, sequestro estorsivo e narcotraffico ed è stata poi estesa dalla l. n. 328 del 1993 a qualsiasi delitto, anche colposo.
La ratio di tale reato consiste nel predisporre un ostacolo all’investimento di capitali illeciti nei normali circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite, coprendosi così la fase normalmente successiva al riciclaggio:
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune), salvi i soggetti rientranti nella clausola di riserva dello stesso art. 648 ter, ossia i concorrenti nei delitti-presupposto e gli incriminabili per ricettazione o riciclaggio.
Per evitare che la portata applicativa dell’art. 648 ter resti praticamente annullata dal pasticcio di detta clausola, tuttavia, occorre sottolineare la tesi che ritiene sussistenti il reato di impiego nel caso di ricezione dei capitali al fine di impiegarli in attività economiche o finanziarie e, invece, i reati di ricettazione e di riciclaggio nei casi di originaria ricezione dei capitali illeciti non finalizzati all’impiego, cui faccia seguito, in un momento successivo, l’autonoma decisione di impiegare detti proventi da ricettazione o da riciclaggio;
- circa l’elemento oggettivo, presupposto negativo è che da parte dell’agente non vi sia stato concorso nel reato principale, mentre presupposto positivo è il delitto-presupposto che, stando alla lettura della legge, comprende anche il delitto colposo, come nella ricettazione, e non solo il delitto non colposo, come invece nel riciclaggio.
La condotta consiste:
- nell’impiego di denaro, beni o altre utilità illeciti, dovendo detto termine intendersi nel senso ristretto di impiego finalisticamente produttivo (investimento);
- nell’impiego in attività economiche (produzione o scambio di beni e servizi) o finanziarie (circolazione di denaro o di titoli).
Trattasi di reato eventualmente abituale, in quando la reiterazione dell’impiego non è necessaria, bastando ad integrare il reato anche una sola occasiona le operazione di investimento. Qualora tale reiterazione vi sia, comunque, si ha pur sempre un solo reato;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 648 ter la consapevolezza della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità da un delitto e la consapevolezza e volontà di impiegare i medesimi in attività economiche o finanziarie;
- l’oggetto materiale sono il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitti;
- la perfezione si ha nel momento e nel luogo della realizzazione dell’impiego e il tentativo risulta essere configurabile.
Sono previste le aggravanti speciali (art. 648 ter co. 2) e l’attenuante speciale (co. 3) analoghe a quelle previste per il riciclaggio.
Trattamento sanzionatorio: il reato, semplice, aggravato e attenuato, è punito di ufficio con la stessa pena prevista per il riciclaggio semplice, aggravato e attenuato.