I delitti contro l’onore hanno in comune anche la nozione di fatto determinato, che viene in considerazione sotto una pluralità di profili:
- come aggravante dell’ingiuria e della diffamazione, e questo per la maggiore capacità offensiva di un’esposizione dettagliata di un fatto rispetto all’attribuzione di mere qualifiche disonoranti;
- come presupposto dell’istituto dell’exceptio veritatis, perché il legislatore del 1944 ha eccezionalmente concesso, in deroga al principio dell’irrilevanza della verità dell’addebito, la prova liberatoria del presupposto della verosimiglianza;
- come limite oggettivo di esclusione di amnistia, avendo escluso alcuni decreti di clemenza le diffamazioni consistenti nell’attribuzione di un fatto determinato, stante la loro particolare potenzialità offensiva.
 Tale fatto, in particolare, deve essere unitariamente definito come il fatto descritto con specificazioni tali da presentarsi come:
- storicamente individuato (determinato), essendo esso eguale soltanto a se stesso e non confondibile con altri fatto del soggetto o di terzi;
- irripetibile: il fatto resta determinato fino a quando, prescindendosi dagli elementi attinenti la sua astratta individualitĂ , continua a presentarsi irripetibile.
Per meglio comprendere la suddetta definizione unitaria, occorre ricordare che il fatto determinato ha posto un duplice problema:
- il problema della definizione, dovuto soltanto al fatto che la coppia antitetica determinato-indeterminato esprime concetti quantitativi, con una gamma praticamente infinita di graduazioni, come tali indeterminate;
- il problema dell’unitarietà di definizione o della pluralità di definizioni del fatto determinato quale aggravante dell’ingiuria, aggravante della diffamazione e presupposto dell’exceptio veritatis.
 La suddetta nozione unitaria e ristretta di fatto determinato soddisfa:
- l’esigenza di una più puntuale delimitazione delle fattispecie semplici e di quelle circostanziate dei delitti in esame;
- l’esigenza di salvaguardare la contrapposizione concettuale e legislativa tra l’attribuzione di un fatto indeterminato (mera qualifica) e l’attribuzione di un fatto determinato;
- la ratio non solo di entrambe le aggravanti dell’ingiuria e della diffamazione, ma anche della exceptio veritatis, perché l’individualità e l’irripetibilità del fatto non solo implica una maggiore offesa dell’onore, ma anche quella verosimiglianza dell’addebito che è il presupposto dell’eccezionale ammissione della prova liberatoria ex art. 596.