Consiste nel fatto di chiunque, al di fuori delle ipotesi del primo e del secondo comma (art. 600 ter), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma (art. 600 ter co. 3) :
- il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
- il soggetto passivo è il minore degli anni diciotto, di sesso maschile o femminile;
- circa l’elemento oggettivo, esso è costituito:
- dal presupposto negativo della non produzione (co. 1) e del non commercio (co. 2) del materiale pornografico da parte di chi lo distribuisce, divulga o pubblicizza;
- dalla condotta consistente alternativamente:
- nella distribuzione del materiale pornografico, che deve essere intesa come l’attività del fornitore dello smistare il materiale pornografico, incorporato in supporti fisici e prelevato presso i produttori, ad una pluralità di soggetti non fruitori, ossia di commercianti (a scopo di lucro), oppure ad una pluralità di soggetti fruitori (senza scopo di lucro);
- nella divulgazione del materiale pornografico, che deve essere intesa come la diffusione del prodotto pornografico attraverso le trasmissioni smaterializzate (visive o audiovisive) ad una pluralitĂ di destinatari, indeterminati o determinati, senza scopo di lucro.
- nella diffusione (ripetizione) del materiale pornografico, che deve essere intesa come la messa in circolazione del materiale pornografico, su supporti fisici o smaterializzato, ad una pluralitĂ di soggetti, con qualsiasi mezzo;
- nella pubblicizzazionedel materiale pornografico, a una pluralitĂ di soggetti (es. fruitori, commercianti) con o senza scopo di lucro, da intendersi come:
- diffusione di informazioni inerenti materiale pornografico;
- propaganda volta a stimolare l’acquisto o la fruizione.
Occorre sottolineare che la pubblicizzazione, avendo ad oggetto soltanto notizie o informazioni sul materiale pornografico, si differenzia dalla circolazione e dalla divulgazione di cui sopra e presenta un disvalore inferiore rispetto al commercio, poiché non implica ancora e necessariamente né la messa in circolazione, né la fruizione finale del materiale pornografico.
Le suddette condotte debbono comunque avere per oggetto il materiale pornografico di cui al primo comma dell’art. 600 ter, ossia il materiale reale prodotto mediante la strumentalizzazione dei minori con o senza scopo di lucro, e possono essere realizzate con qualsiasi mezzo . Dato che l’art. 600 ter è una norma giuridica a più fattispecie e non una disposizione a più norme, peraltro, nel caso di realizzazione delle condotte di distribuzione, di divulgazione, di diffusione e di pubblicizzazione si ha un solo reato;
- circa la strutturadel reato, il denominatore comune delle suddette condotte è dato anche dalla pluralità dei destinatari, in funzione della quale va ravvisato:
- rispetto alla distribuzione, un reato necessariamente abituale, implicando la pluralitĂ di destinatario una pluralitĂ di atti distributivi;
- rispetto alla divulgazione e alla pubblicizzazione, un reato eventualmente abituale, essendo la pluralitĂ dei destinatari assicurata anche con una sola trasmissione televisiva o radiofonica, stante la loro diffusivitĂ e la conseguente offensivitĂ ;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, consistente questo nella coscienza e volontà di distribuire, divulgare, diffondere e pubblicizzare il materiale pornografico suddetto;
- l’oggetto giuridico è costituito dai beni indicati a pag. 63;
- la perfezionesi ha:
- nella distribuzione, con la reiterazione degli atti distributori nel numero necessario e sufficiente ad integrare il requisito della pluralitĂ di destinatari;
- nella divulgazione e nella pubblicizzazione, anche con la sola trasmissione radiofonica o televisiva o con l’inserimento in Internet del materiale pornografico.
Il tentativo è configurabile.
 Trattamento sanzionatorio: il reato è punito di ufficio con la reclusione da 1 a 5 anni e la multa da € 2.582 a 51.645.