La parte generale è costituita da norme accessoria che devono coniugarsi con i singoli reati, ma sono norme complete e sono studiate in quanto sistema; quelle non studiabili a mo di sistema (il sistema è qualcosa di chiuso) sono le norme incriminatrici di parte speciale, che sono singole figure criminose come il 575 che non si capisce l’omicidio è doloso, colposo o preterintenzionale, ma si capirà che è doloso solo raccordando la pena e quella prevista dall’art. 17 e quantificata dall’art. 22 e si guarderà il 43 in rapporto al 575. Il principio di frammentarietà impedisce che la parte speciale si attui come sistema. Rapporto di integrazione reciproca tra parte generale e speciale, non di subornazione
Prima però diciamo che il codice penale nella sua parte speciale non è più la bussola di orientamento, perché molte fattispecie trovano la loro disciplina fuori dal codice penale; in parte l’hanno sempre trovata sede al di fuori del codice penale(come quelle per le imprese commerciali o per la legge fallimentare). Quella che una volta era la eccezione ora è la regola; questo determina un effetto perverso perché le regole della corte costituzionale era che la legge penale doveva essere conoscibile, ma allora la conoscibilità reale ed effettiva è che le leggi penali debbano essere nel codice penale e non a casaccio nell’ordinamento e allora sono una presunzione fittizia, cioè una finzione che permette di seguire questa logica.
Altri ordinamenti hanno provveduto ad una ricodificazione (SPA; GER; SVI; PORT; AUS), e addirittura la FRA utilizza ancora il code napoleon, ma ampiamente riformato; ora la legislazione complementare è ineluttabile per le materie più tecniche, ma serve che il vero nervo dovrebbe risiedere nel codice penale. E’ errato parlare di decodificazione, ma è sicuro che c’è una perdita di centralità del codice penale.
Ma la parte generale del codice che dovrebbe contenere tutti i requisiti e i presupposti per una condizione di punibilità e riguarda i principi che concernono tutti i reati o gran parte vale per tutto l’ordinamento penale e quindi c’è un raccordo tra parte generale e speciale; però si verifica che la normativa complementare assuma una dimensione eccentrica e derogante alla parte generale e quindi tanto più sono accentuate le differenze e più si svilisce la generalità per la settorialità (ad esempio il legislatore tributario ha sentito l’esigenza di ripetere una disciplina identica al 473, ed evidentemente è un messaggio del legislatore verso la giurisprudenza, che ha sempre interpretato in maniera abrogante questa disposizione attraverso il grimaldello che la legge extrapenale per essere tale deve essere del tutto periferiche rispetto alla norma incriminatrice, mentre se ha un intreccio più profondo fa tutt’uno con la legge extrapenale e incorporandosi nel precetto penale ed ecco che l’errore che ricade su di essa rileva solo ex 5 e quindi non scusa; il legislatore tributario intende ripeterla ripeterla e quindi vuole dare una interpretazione contro la interpretazione giurisprudenza, ma questo comporta anche una perdita di efficacia delle disciplina generale).
Anche il sistema del giudice di pace e questo tipo di processo ha delle caratteristiche particolari, ed è orientato alla riconciliazione e l’apparente mitezza delle pene che caratterizzano il potere giurisdizionale giudice di pace sono molto pericolose perché si sottraggono al meccanismo della sospensione condizionale e quindi può diventare un aspetto sanzionatorio stonato rispetto all’impianto generale.
Il codice penale è una necessità e non una opzione e nemmeno scientifica, ma civile.