Non convince la loro perdurante attualità e sono caratterizzati dall’essere obsoleti, ma non si può mai dire mai (dirigente della polizia di stato imputata per rivelazione atti d’ufficio e divulgazione notizie riservate -262-). Il teorico/storico trova più interesse a rimodulare questi reati, come ad esempio in relazione al terrorismo.
Alcune norme come il 266, 307 hanno un utile contenuto definitorio e bisogna impararle (IMPORTANTE).
Attentato: secondo la definizione generale si incrimina come reato consumato quel minimun che sarebbe sufficiente per il tentativo, però questa definizione è traditrice della volontà del legislatore del ’30; la giuri diceva che era necessaria la univocità degli atti, ma è irrilevante la loro idoneità, interpretando correttamente la volontà del legislatore. Quindi secondo la volontà esplicita era di punire manifestazioni sintomatiche di disobbedienza e le si puniva come reati consumati come pene gravissime, anche in assenza degli stessi requisiti che avrebbero fondato il tentativo.
Negli anni ’70 la dottrina fa una revisione interpretativa e per essere costituzionalmente compatibile l’attentato deve essere idoneo e non solo “diretto a”, in conformità con i principi costituzionali (attentato alla serenissima con occupazione di un palazzo del comune ma per muoversi si utilizza i vaporetti e si paga i biglietti).
Altro profilo è che la tutela della personalità dello stato è vista come una aggresione esterna e quella che manca è una tutela della personalità da parte delle aggressioni interne(infedeltà, tradimenti); questo spiega perché gli attentati e altri reati macrofenomenoci, sono costruiti in forma monosoggettiva. Potrebbero esserlo se sono persone dotate di altissime cariche dello stato, ma il Rocco vede il pericolo solo dall’esterno e quindi un cittadino infedele è da punire(oggi inconcepibile). Deriva dall’assioma “Tutto dallo stato e tutto per lo stato”, ma la costituzione vieta questo assioma, ma c’è una considerazione preminente del singolo, anche nel rapporto con l’autorità.
Cospirazione mediante accordo e cospirazione mediante associazione, dove il dato caratterizzante è la marcata anticipazione della punibilità; non si aspetta un fatto di pericolo o un fatto di lesione, ma il legislatore intende intervenire in forma molto anticipata( associazione terroristica eversiva interna o internazionale)
Dentro questa categoria vi sono delle norme che non vanno dimenticate, perché hanno contenuto definitorio valido per tutti il diritto penale: il requisito del pubblicamente è descritto SEMPRE al 266 ultimi commi; al pari per i prossimi congiunti(causa di non punibilità o aggravante) ex 307.