Si tratta di un sistema di tutela incentrato su quattro fattispecie delittuose ed introdotto dalla l. n. 48 del 2008. Tale sistema autonomo di delitti trova la prima espressione nell’art. 635 bis, introdotto di fronte al dilagante fenomeno del danneggiamento informatico, che si era andato estendendo:

  • ai fatti di danneggiamento fisico dei suddetti sistemi nei loro componenti materiali (cosiddetto hardware), come tali fisicamente aggredibili e quindi riconducibili alla tradizionale figura del danneggiamento comune dell’art. 635;
  • ai fatti di danneggiamento di detti sistemi nelle loro componenti immateriali (cosiddetto software).

Scopo del nuovo reato di danneggiamento informatico e telematico era quello di contrastare i molteplici fenomeni criminosi (es. programmi virus, worms, hacker) attraverso una tutela rafforzata di tutti i beni informatici, sia di quelli materiali, riconducibili, come detto, sotto l’art. 635, sia di quelli immateriali:

  • inasprendo il trattamento sanzionatorio rispetto a quello del danneggiamento comune, onde assicurare una più efficace tutela ai suddetti bene, stente ormai la loro imprescindibilità in ogni tipo di attività;
  • ponendo fine alla dibattuta questione se, anteriormente, il danneggiamento del software fosse o meno già punibile ex art. 635.

Scopo ulteriore del nuovo sistema dei delitti di danneggiamento informatico e telematico è quello di dare adeguata esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (2001), finalità questa che la legge del 2008, frettolosamente approvata allo scadere della legislatura, ha apprezzabilmente perseguito, ma non del tutto conseguito per certe imperfezioni tecniche e per carenza di previsione.

 Sostituendo l’art. 635 bis ed introducendo tre nuove fattispecie, comunque, la legge del 2008 ha dato vita al seguente sistema quadripartito dei delitti di danneggiamento:

  • di dati informatici di privata utilità (software privati);
  • di dati informatici di pubblica utilità (software pubblici);
  • di sistemi informatici o telematici di privata utilità (hardware privati);
  • di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (hardware pubblici).

Tale sistema si completa col delitto dell’art. 615 quinquies, sebbene collocato impropriamente tra i delitti contro l’inviolabilità del domicilio.

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