Si distinguono le condizioni obiettive di punibilità:
- proprie o estrinseche, che costituiscono un elemento del reato in progressione di offensività (es. pubblico scandalo rispetto all’incesto).
- improprie o intrinseche, che sono estranee all’offesa e che attengono al perfezionarsi del reato (es. sorpresa in flagranza nel gioco d’azzardo ex art.720 c.p.).
La dottrina usa distinguere le condizioni obiettive di punibilità:
- intrinseche: che aggravano il risultato offensivo della condotta (ad esempio la dichiarazione di fallimento nei reati di bancarotta prefallimentare, il pericolo di malattia nell’abuso dei mezzi di correzione di cui all’art. 571 cp, il nocumento nei delitti contro l’inviolabilità dei segreti, il pubblico scandalo nel delitto di incesto ex art. 564 cp)
- estrinseche: che, invece, sono slegate dal risultato offensivo e rappresentano il frutto di mere scelte di politica criminale (ad esempio, la flagranza nel reato di gioco d’azzardo, l’annullamento del matrimonio nell’induzione al matrimonio mediante inganno).
Il non necessario legame psicologico con l’autore del reato (anche se, per una parte della dottrina, detto legame, almeno sotto il profilo dell’imputabilità a titolo di colpa, dovrebbe sussistere con riferimento alle condizioni obiettive cc.dd. intrinseche).
Il fatto che le stesse non debbono consistere nel risultato offensivo punito dalla norma penale potendo esclusivamente concorrere ad aggravarne l’offensività (le cc.dd condizioni di punibilità intrinseche).
La corte costituzionale afferma che l’illiceità del fatto è collegata agli elementi più significativi della fattispecie, che fondano il disvalore del fatto e sono meritevoli di pena, mentre le c.o.p. si riferiscono a valutazioni di convenienza politica e pratica, attenenti l’opportunità di punire.
Il giudice costituzionale attribuisce alle condizioni il ruolo di filtrare, fra le ipotesi meritevoli di pena, quelle bisognose di pena e dunque esclude che le c.o.p. accentrino in sé l’offensività del fatto ancorché si pongano come elemento discretivo tra il penalmente indifferente e il penalmente rilevante.
Ancora, è sancito però il principio che la limitazione della punibilità di fatti, altrimenti già perseguibili, non contrasti col principio di colpevolezza, mentre è contrario ad esso l’eventuale ampliamento della categoria a situazioni fondanti la illiceità penale anche in mancanza di colpevolezza.
Bisogna quindi distinguere tra ciò che è punibile e ciò che è illecito, il che comporta che le c.o.p. non possono espandere l’area del penalmente rilevante (altrimenti sarebbe contrario al principio di colpevolezza).
Secondo taluni, la condizione è un elemento del fatto-reato, sicché se non si realizza difetta un suo elemento costitutivo. Per altri, la condizione obiettiva di punibilità non fa parte della struttura del reato, il quale si deve presupporre già perfetto, ed il sopraggiungere della condizione rende semplicemente punibile il fatto (cioè applicabile la pena).
Quale è giusta per Cocco???? La prima: se non c’è flagranza il reato di gioco d’azzardo non si verifica, se non c’è reato di pericolo di incolumità pubblica nell’incendio di cosa propria, il fatto non è costitutivo di un reato e quindi non è illecito e quindi non è punibile
In pratica, il fatto che il reato di incesto sia subordinato a un evento (esterno) che è il pubblico scandalo, significa compiere una scelta di opportunità politica e penale, per cui si avrà reato solo nel momento in cui l’incesto (di per sé legale) sia causa di sdegno morale e di turbamento nella società. LA FUNZIONE DELL’ART. 44 è QUELLA DI LIMITARE LA PUNIBILITA’ DEI FATTI ILLECITI.