L’art. 609 bis co. 3 prevede per le quattro figure criminose sopraesaminate l’attenuante indefinita dei casi di minore gravità, la cui ratio deve essere individuata nella sentita esigenza di un ammorbidimento sanzionatorio, imposto, tra le altre cose, dal rigore del minimo edittale di questa nuova fattispecie (cinque anni) e dalla mancata introduzione del reato di molestie sessuali.
Il problema principale di tale scelta tecnica è quello dei criteri di individuazione di tali casi di minore gravità. In assenza di specifiche indicazioni legislative, occorre ripiegare sulla criteriologia, inadeguata, dell’art. 133, e poiché questa, a sua volta, deve essere teleologicamente interpretata in rapporto alla ratio della singola ipotesi di discrezionalità, tre dati sembrano emergere dalla riforma:
- l’attenuante non può essere prefissata in base a tipologie astratte di atti sessuali, non essendo quindi riproponibile la distinzione tra congiunzione carnale e atti di libidine ;
- l’attenuante deve desumersi soltanto dall’insieme della circostanze del caso concreto;
- l’attenuante, riferendosi al delitto nella sua unitarietà, non è applicabile ad uno solo dei concorrenti.
Circa il trattamento sanzionatorio, comunque, la diminuzione di pena non può eccedere i 2/3.