L’art. 600 sexies co. 4 prevede rispetto ai reati degli artt. 600 bis e 600 ter l’attenuante, ad effetto speciale, per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà (cosiddetto ravvedimento operoso).

Tale attenuante scatta al sussistere del triplice requisito:

  • del concreto adoperarsi da parte del reo, non necessariamente spontaneo ma volontario;
  • dell’effettiva riacquisizione della propria autonomia e libertà da parte del minore;
  • il nesso causale tra la condotta del concreto adoperarsi e l’evento della riacquisizione.

Per non trasformare l’attenuante in esame in una fattispecie cosiddetta gigante, di applicazione pressoché impossibile, l’espressione riacquisizione della propria autonomia e libertà deve essere interpretata nel senso di cessazione di ogni attività di reificazione, prostituzionale o pornografica, del minore e, quindi, liberazione da tale situazione reificante di asservimento sessuale, essendo già tale risultato liberatorio meritevole di essere incentivato mediante l’attenuazione della pena. La diminuzione di pena prevista da tale attenuante è da 1/3 a 1/2.

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