Ai sensi dell’art. 600 quater 1 le disposizioni di cui agli artt. 600 ter e quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esso, ma la pena è diminuita di 1/3 . Occorre tuttavia precisare che l’articolo in esame:
- si riferisce non a tutti i reati dell’art. 600 ter, ma ai soli reati aventi per oggetto il materiale pornografico e, quindi, con esclusione dei reati di realizzazione di esibizioni pedopornografiche non incorporate in supporti o di divulgazione di notizie finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori;
- non prevede una circostanza attenuante dei reati degli artt. 600 ter e 600 quater, bensì cinque reati autonomi, poiché esso si pone rispetto ai primi in rapporto non di specialità ma di incompatibilità.
Rinviando per gli elementi costitutivi agli artt. 600 ter e 600 quater, occorre soffermarsi sui soli elementi differenziali, consistenti:
- nel requisito negativo dell’assenza della utilizzazione minorile;
- nella virtualità del materiale pedopornografico;
- nel trattarsi di reati di scopo, ossia di reati privi di oggetto giuridico immediato e di offesa;
- nell’essere il dolo costituito dalla coscienza e volontà dei fatti materiali dei diversi reati dell’art. 600 quater co. 1.