Abbandono di minore infraquattordicenne o di incapace::
- il soggetto attivo è chiunque ha la custodia o deve avere cura (reato proprio);
- il soggetto passivo è l’infraquattordicenne o l’incapace di provvedere a se stesso per le cause sotto indicate, la cui vita o incolumità è messa in pericolo dall’abbandono;
- circa l’elemento oggettivo, presupposto della condotta dell’abbandono è il preesistente rapporto di custodia oppure di cura verso il minore o l’incapace. Custodia e cura, comunque, debbono fondarsi su uno specifico obbligo giuridico (non soltanto morale), che può trovare la propria fonte:
- nella legge (o atti equivalenti) extrapenale (es. genitori);
- nel contratto che può essere tipico (es. affidatari dietro contratto di opera) o atipico (es. accettazione da parte del passante di custodire l’alienato di mentre l’infermiere accompagnatore si allontana per provvedere ad un bisogno urgente).
La condotta consiste:
- nell’abbandono materiale del minore o dell’incapace, ossia nel lasciarli il balia di se stessi o di terzi non in grado di provvedere ad adeguata custodia o cura (omissione di un facere doveroso);
- nell’abbandono definitivo, temporaneo o parziale, anche in luogo non solitario;
- nell’abbandono pericoloso per la vita o l’incolumità del soggetto abbandonato, essendo non sufficiente un mero fatto di abbandono, ma essendo necessario che l’abbandono comporti un effettivo pericolo di detti beni;
- circa l’elemento soggettivo, trattasi di dolo generico, richiedendo l’art. 591 nessun fine specifico, ma soltanto la coscienza e volontà di abbandonare una persona incapace della quale si abbia il dovere di custodia o di cura e la rappresentazione del pericolo per la vita o l’incolumità dell’abbandonato;
- l’oggetto materiale è la persona incapace di provvedere a se stessa, ossia:
- il minore degli anni quattordici, la cui incapacità è presunta dalla legge, quale che sia lo stato di sviluppo fisico o psichico dello stesso;
- l’incapace di provvedere a se stesso per malattia di corpo o di mente, per vecchiaia o per altra causa (es. ubriachezza);
- l’oggetto giuridico è il bene della vita o dell’incolumità individuale;
- l’offesa è la messa in pericolo del bene della vita o dell’incolumità;
- la perfezione si ha nel momento in cui si verifica l’evento di pericolo per detti beni, che può insorgere nel momento dell’abbandono o successivamente. Il tentativo è naturalisticamente configurabile, anche se non di agevole prova specie per quanto riguarda l’elemento soggettivo. Occorre invece chiedersi se sia anche giuridicamente punibile, trattandosi di tentativo di reato di pericolo e, quindi, di pericolo di pericolo.