Data l’assimilazione tra matrimonio e compravendita, viene ad esso applicata la dottrina della rescissione del negozio mediante l’esercizio del khiyar al-ayb:
- annullamento per vizi occulti: l’elemento dell’anteriorità o della posteriorità di tali vizi rispetto al momento della conclusione del matrimonio viene diversamente in rilievo a seconda che si tratti dell’uomo o della donna:
- la donna ha diritto di esercitare il khiyar al-ayb per vizi del marito, sia anteriori che posteriori al matrimonio;
- l’uomo può esercitare il khiyar al-ayb solo per vizi della donna anteriori, questo perché l’uomo dispone di molti altri mezzi per rescindere a suo piacimento di vincolo matrimoniale;
- annullamento per inesistenza dell’oggetto del contratto: come per la compravendita, anche per il matrimonio musulmano può aversi rescissione del rapporto per mancanza nell’oggetto delle qualità pattuite;
- risoluzione per inadempimento di obblighi contrattuali: danno teoricamente luogo a rescissione del vincolo matrimoniale le inadempienza, da parte del marito, degli obblighi a lui derivanti dal contratto del matrimonio (es. mantenimento). Tale disciplina, in particolare, si concentra sul marito semplicemente perché in caso di inadempienze da parte della moglie esiste il rimedio più efficace del ripudio.