Natura giuridica del matrimonio.

Il matrimonio musulmano, dato il suo carattere consensuale, viene da certa parte della dottrina assimilato ad un contratto di compravendita, in forza anche dei molti elementi comuni:

  • il richiedere quale elemento essenziale per l’esistenza del patrimonio il pagamento del mahr da parte dell’uomo (prezzo);
  • l’applicazione al matrimonio la dottrina del khiyar al-ayb (rescissione);
  • l’esistenza di una forma di scioglimento consensuale (khul) nella quale la donna, per liberarsi dal vincolo matrimoniale, paga al marito un corrispettivo (rimborso).

Concubinato.

Il matrimonio tra il padrone e la sua schiava non è ammesso, potendo essere configurato tra tali soggetti esclusivamente un rapporto di concubinato (extragiuridico), che entra nel sfera giuridica soltanto nel caso in cui la schiava abbia un figlio dal suo padrone. In questo caso la schiava assume la figura giuridica di umm walad (madre del figlio del padrone), continuando ad essere schiava per tutta la vita del padrone e acquistando ipso iure la libertà al momento della morte di lui

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