Quando le potenze coloniali arrivarono nei territori islamici, una delle prime cose che si preoccuparono di fare fu quella di introdurre il proprio sistema penale. La presenza prevalentemente europea determinò quindi la sostituzione dei modelli europei (diritto penale francese) a quelli islamici classici. Anche prima del periodo coloniale si era tentata un’opera di colonizzazione (touzimat), ma il modello significativo di riforma resta il codice penale anglo-musulmano del 1858, il quale esplicita che il codice regola esclusivamente i reati a pena discrezionale, mantenendo la soggezione alla shari’a dei reati a pena coranica.
Gli inglese ritenevano di non poter esportare il common law, motivo per cui decisero di utilizzare lo strumento codicistico. Per farlo affidarono tuttavia il compito a giuristi scozzesi, piĂą avvezzi a questo genere di attivitĂ . Questi giuristi raggrupparono e studiarono tutta la codificazione penalistica fino a quel momento esistente, creando un codice evidentemente di matrice europea. Venne eliminato ogni elemento precedente che fosse in qualche modo legato al sistema musulmano classico.
 A partire dal 1947, quando l’India divenne indipendente, in Pakistan ritornò in auge il sistema musulmano, che andò quindi ad affiancarsi al codice penale anglo-musulmano del 1858. Risulta particolarmente rilevante la zinà ordinance (1979), l’ordinanza emanata in tema di delitti sessuali, riguardante anche la prostituzione. Nel sistema classico la violenza sessuale era un delitto che colpiva esclusivamente il reo. La zinà ordinance, tuttavia, sottopose la disciplina della violenza sessuale alla disciplina classica della prova nei delitti sessuali illeciti (quattro testimoni), sostanzialmente portando al paradosso di punire la vittima della violenza sessuale qualora questa non riuscisse a provare il delitto.
Recentemente è stata introdotta una nuova disciplina, volta fortunatamente ad alleggerire l’onore della prova a favore della vittima, la quale, tuttavia, a detta dei conservatori rischia di far decadere la moralità musulmana: il sistema previgente, infatti, aveva portato all’ovvia conseguenza di sconsigliare alle donne di uscire di casa, precetto particolarmente idoneo per il sistema musulmano.
Il 1 settembre del 1969, quando la Libia si liberò dal dominio coloniale, Gheddafi reintrodusse un sistema sciaraitico soltanto formale. Tra il 1972 e il 1974, in particolare, venne creato un sistema penale islamico (quattro leggi) creato ad hoc per non essere applicato: la norma laica statale, infatti, aveva un’evidente ed innegabile prevalenza sulla norma sciaraitica.