Comune a tutti i tipi contrattuali è la disciplina degli elementi essenziali del contratto:
- le parti contraenti (soggetti), alle quali si richiede la capacità contrattuale, distinguendosi tuttavia tra capacità necessaria a dare validità al contratto (es. discernimento) e capacità necessaria a dargli efficacia obbligatoria (es. piena capacità contrattuale);
- la prestazione (oggetto), necessariamente esistente, possibile, determinata o determinabile, intorno alla quale è avvenuto l’accordo delle parti;
- il consenso, che si estrinseca in due elementi:
- la manifestazione esterna, ossia il fatto concreto con il quale si riveste la volontà della parti contraenti, la cui forma risulta generalmente libera (es. gesto, silenzio);
- l’intenzione (o niyya) di contrarre effetti giuridici, l’elemento maggiormente rilevante, come sottolineato dall’hadith secondo cui <<gli atti sono secondo le intenzioni>>;
- la causa, che secondo Santillana si presume sempre e che, qualora sia espressa, si presume valida fino a prova contraria. Dal momento che la causa deve essere conforme alla shari’a, comunque, un contratto valido che soddisfa tutte le condizioni richieste può essere annullato per illiceità della causa.