Tra le cause di invalidità abbiamo indicato la violenza esercitata sull’organo stipulante il trattato. Occorre quindi chiedersi se possa considerarsi come causa di invalidità anche la violenza esercitata sullo Stato nel suo complesso (es. uso della forza). La Convenzione di Vienna risponde positivamente a tale quesito: l’art. 52, infatti, stabilisce che è nullo qualsiasi trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l’uso della forza in violazione dei principi della Carta delle NU. Tale articolo corrisponde al diritto internazionale consuetudinario, o quantomeno al diritto consuetudinario consolidatosi dopo la seconda guerra mondiale. In passato, al contrario, era diffusa la tesi che la violenza sullo Stato fosse irrilevante, portandosi come argomento il fatto che i trattati di pace sono normalmente considerati come validi. Quando tra la minaccia dell’uso della forza e la conclusione di un accordo vi è effettivamente un rapporto immediato e diretto, tuttavia, i dubbi circa l’invalidità dell’accordo medesimo non hanno ragione di esistere (es. il Trattato di Berlino con cui la Cecoslovacchia accettava di cedere alla Germania hitleriana il territorio dei Sudeti è stato considerato come nullo in varie sentenze del dopoguerra).

Quando si parla di violenza sullo Stato come causa di invalidità dell’accordo, si ha riguardo alla minaccia o all’uso della forza armata: non ci sono infatti elementi della prassi che autorizzano a ricomprendere sotto la nozione di violenza anche pressioni di altro tipo (es. economiche), ancorché illecite. Parte della dottrina ritiene che a simili pressioni potrebbe applicarsi per analogia la norma sulla violenza armata, cosa che tuttavia sembra da escludere perché tra pressione delle armi e pressioni politiche non vi è somiglianza ma profonda diversità. La violenza sullo Stato, quindi, è da configurare come causa di invalidità dei trattati solo entro limiti ristretti.

 Il problema dei trattati ineguali, ossia dei trattati rispetto ai quali una parte non abbia disposto di un ampio margine di potere contrattuale, non si risolve sul piano della validità. L’ineguaglianza, al contrario, può trovare una correzione sul piano interpretativo.

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