Il rinvio mobile al diritto internazionale generalmente riconosciuto in base all’art. 10, 1° comma, Cost
L’adattamento al diritto internazionale generale avviene in Italia a livello costituzionale.
Ad esso provvede infatti il 10.1 Cost., secondo cui “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”.
Dal punto di vista del diritto internazionale il rinvio all’interno dello Stato può avvenire con procedimento ordinario (allorquando la norma internazionale non è direttamente applicabile) o speciale (nel caso di norme self-executing).
L’art. 10 prevede un procedimento di adattamento speciale o mediante rinvio: il Costituente ha voluto con esso rimettere in tutto e per tutto all’interprete interno la rilevazione e l’interpretazione delle norme internazionali generali, limitandosi ad affermare la propria volontà che l’adattamento sia automatico, cioè completo e continuo: le norme internazionali generali valgono all’interno dello Stato (a parte una riserva di cui diremo tra poco) se e finché vigono nell’ambito della comunità internazionale.
Per noi le norme generali si esauriscono nelle norme consuetudinarie, ivi compresa quella particolare specie di norme consuetudinarie costituita dai principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili; ma molti scrittori autorevolmente sostengono l’esistenza di vari altri tipi di norme generali (principi, Dichiarazioni dell’Assemblea dell’ONU, etc.).
Il rinvio mobile ai trattati
L’adattamento alle norme pattizie internazionali avviene in Italia con un atto ad hoc relativo ad ogni singolo trattato: tale atto è l’ordine di esecuzione del trattato, il quale è un procedimento speciale o di rinvio; esso quindi rimette all’interprete interno la ricostruzione e l’interpretazione delle norme.
Il rinvio all’ordinamento di origine del trattato comporta l’utilizzo dei criteri di ermeneutica ci propri del diritto internazionale: anche la corte costituzionale esclude espressamente che la norma pattizia possa essere interpretata alla luce del diritto interno.
La diretta ed automatica applicabilità delle norme internazionali riguarda la forza formale delle stesse, che possono creare diritti ed obblighi all’interno del nostro Stato, indipendentemente da provvedimenti di adattamento ad hoc.
Ciò non significa che tutte le norme siano direttamente, o meglio immediatamente applicabili (self-executing) anche per quanto riguarda il loro contenuto.
Inoltre la natura self executing della singola norma pattizia può avere diversa portata secondo che comprenda solo effetti verticali, cioè che influisca nei rapporti diretti tra Stato e privato, o anche effetti orizzontali, cioè relativi ai rapporti interindividuali. Il giudice internazionale può procedere ad una interpretazione di un dato trattato alla quale anche il giudice nazionale debba attenersi: ciò non costituisce un’illegittima alterazione dei poteri costituzionali perché la decisione di autorizzare la ratifica di un trattato implica anche quella di darvi applicazione nei termini di rinvio mobile al suo ordinamento di origine.
Il rinvio mobile investe le norme derivate dal trattato; nei termini in cui una norma comunitaria derivata è immediatamente esecutiva se ne esclude la trasformazione in norma interna. Con le stesse considerazioni opera il rinvio mobile ad altre fonti derivate da trattati, dal momento che la loro efficacia nell’ordinamento interno discende dall’originaria determinazione dello stato di aderire a quel determinato strumento pattizio. Il meccanismo del rinvio mobile investe anche la carta Onu e, in base all’articolo 25 della carta, gli Stati membri devono attuare le decisioni del consiglio di sicurezza se immediatamente esecutive.
Anche in tema di formule riparatorie a favore dei privati danneggiati dall’inadempimento statale di direttive immediatamente applicabili, con la legge Pinto è stato disposto nell’ordinamento italiano un apposito meccanismo processuale che dovrebbe assicurare il diritto alla riparazione. Le sentenze internazionali di condanna alla riparazione in forma specifica si impongono allo stato anche in contrasto con una precedente decisione nazionale.
La garanzia costituzionale delle norme internazionali oggetto di rinvio mobile
Mentre le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute hanno, con i dovuti limiti, idoneità ad erogare alla costituzione ex articolo 10 Cost, i trattati internazionali e le relative norme derivate, per effetto dell’articolo 11 Cost, si applicano per forza propria e la norma interna successiva e contraria al diritto comunitario viene semplicemente disapplicata. Tuttavia la garanzia dell’articolo 11 non si traduce nella costituzionalizzazione delle norme comunitarie derivate che non possono essere qualificate come atti aventi valore costituzionale.
La sindacabilita dell’atto politico
L’atto politico dello Stato nell’ambito dei rapporti internazionali è insindacabile da parte del giudice ordinario, quindi il potere esecutivo, che ha competenza in tema di politica estera, agisce con ampia discrezionalità nelle relazioni internazionali. Tuttavia neppure l’atto politico può sfuggire ai parametri di certezza del diritto, in virtù dell’articolo 113 cost. che assicura piena tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della pubblica amministrazione. Vi sono inoltre ipotesi in cui la stessa norma internazionale richiede un’applicazione rigorosamente puntuale, tanto da non consentire allo Stato apprezzamenti discrezionali neppure invocando scelte di politica estera (ad esempio le regole attinenti al diritto umanitario applicabile ai conflitti armati).