Rinvio ai criteri di competenza territoriale
La terza norma contenuta nell’art. 3 legge 218/1995 dispone:
rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio
o         è una norma residuale la cui applicazione viene in gioco solo se sono escluse le possibilità d’impiego sia del criterio generale sia di quelli speciali
o         la formula “criteri stabiliti per la competenza per territorio” non è limitata agli articoli inseriti nella sezione III del titolo I (che prende lo stesso nome)
Il giudice italiano è competente anche nei seguenti casi
o         cause tra soci e tra condomini se in Italia vi è la sede della società oppure si trovano i beni comuni
o         cause relative alle gestioni tutelari e patrimoniali se l’Italia è il luogo di esercizio della tutela o dell’amministrazione
o         cause che derivano dal fallimento se il tribunale che lo ha dichiarato è italiano
o         cause connesse ( accessorie, per garanzia, con cumulo soggettivo, per pregiudizialità , eccezione di compensazione)
La giurisdizione volontaria
Ex art. 9, la giurisdizione volontaria sussiste, oltre che nei casi contemplati (adozione e filiazione) e in quelli in cui è prevista la competenza per territorio del giudice italiano, anche quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando riguarda situazioni alle quali è applicabile la legge italiana.
Questa norme riguarda i casi in cui non vi è una controversia da risolvere ma un rapporto giuridico da gestire. Queste azioni si propongono con ricorso (invece che con citazione) e il rito applicabile è quello camerale.
Provvedimenti cautelari
Ex art. 10 la giurisdizione italiana sussiste quando il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito;Â sono le misure anticipatorie e quelle conservative
L’ articolo enuncia 2 criteri:
o         se la misura ha per oggetto una cosa che si trova in Italia, il creditore deve essere posto in condizione di bloccarla
o         il giudice italiano può disporre provvedimenti (previsti dalla nostra legge) se ha giurisdizione nel merito