Come gli spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato vanno anche considerate le regioni polari. Con riferimento al continente antartico, peraltro, può parlarsi di territorio internazionalizzato, nel senso che in esso non vige soltanto un regime di libertà, ma anche un complesso di norme che ne disciplina l’utilizzazione.
Non sono mancate le pretese alla sovranità sulle regioni polari, fondate principalmente sulla teoria dei settori, in base alla quale gli Stati i cui territori si estendono al di là del circolo polare dovrebbero considerarsi come sovrani di tutti gli spazi inclusi in un triangolo avente il vertice nel Polo Nord e la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie di ciascuno Stato. Tali pretese alla sovranità, comunque, sono sempre state respinte dalla maggioranza degli Stati, essendo considerata infondate in quanto non sorrette dall’effettività dell’occupazione. La mancanza di sovranità territoriale comporta che ciascuno Stato eserciti il proprio potere sulle comunità che ad esso fanno capo (es. comunità navali, spedizioni scientifiche).
L’Antartide è stato internazionalizzato con il Trattato di Washington del 1959, di cui sono parti contraenti una quarantina di Paesi, comprese le maggiori potenze mondiali. La norma chiave del Trattato è quella contenuta nell’art. 4 che congela sia le pretese alla sovranità sia le opposizioni alle medesime, consentendo in tal modo al regime internazionale di funzionare (es. interdizione di ogni attività militare, libertà della ricerca scientifica). Il Trattato distingue due categorie di contraenti:
- le parti consultive, aventi uno status di netto privilegio rispetto alle altre: esse, costituite dagli originari firmatari del Trattato e da gli Stati che dimostrino il loto interesse per l’Antartide conducendovi attività sostanziale di ricerca scientifica (acquisto automatico dello status) hanno diritto di decidere su tutte le questioni rientranti nell’oggetto del Trattato. Esse, peraltro, hanno l’esclusivo diritto di condurre ispezioni su navi, basi, personale e materiale altrui al fine di controllare l’osservanza del Trattato.
- le parti non consultive.
Il regime internazionalistico dell’Antartide, essendo previsto da un Trattato, vincola solo le parti contraenti. Per quanto riguarda gli Stati terzi, quindi, il regime che vige è soltanto quello di libertà.