Come accennato, il rango delle norme convenzionali introdotte nell’ordinamento è quello corrispondente alla posizione che nel sistema delle fonti occupa l’atto normativo in cui l’ordine di esecuzione è contenuto. Nell’ipotesi più frequente, che è quella dell’ordine di esecuzione dato con legge ordinaria, quindi, le norme pattizie varranno come norme di legge ordinaria. Questo punto, tuttavia, merita di essere esaminato più in dettaglio:
- con riferimento ai rapporti delle norme convenzionali con le norme di altre leggi ordinarie, fino all’entrata in vigore della l. cost. n. 3 del 2001 che ha modificato il Titolo V della Costituzione, doveva ritenersi che essi fossero in tutto e per tutto rapporti fra norme di pari rango, regolati quindi dal principio per cui la legge posteriore abroga l’anteriore e la legge speciale prevale sulla legge comune. L’art. 3 co. 2 della legge citata, tuttavia, sembra innovare la materia, stabilendo che la legislazione statale deve esercitarsi nel rispetto dei vincoli internazionali. Viene così sancita una preminenza degli obblighi internazionali sulla legislazione ordinaria. Il controllo di costituzionalità sulle leggi che non rispettino i vincoli internazioni non deve essere enfatizzato: l’intervento della Corte costituzionale non può che essere eccezionale. La prevalenza del trattato sulle leggi interne anche posteriori deve essere anzitutto attuato a livello interpretativo, applicando alcuni criteri:
- il criterio di presunzione di conformità delle norme interne al diritto internazionale, criterio in base al quale si ritiene che, se la legge posteriore è ambigua, essa vada interpretata in modo da consentire allo Stato il rispetto degli obblighi internazionali assunti in precedenza;
- il criterio che porta a considerare del trattato come un diritto speciale, criterio questo non sempre applicabile, ben potendo una legge interna regolare una materia piĂą specifica rispetto al trattato internazionale;
- il criterio secondo cui la legge posteriore prevale solo se il legislatore ha espresso con una chiara indicazione la volontà di contravvenireal trattato. A detta del Conforti, è nel solco tracciato dall’applicazione di questo criterio che occorre scavare per assicurare la prevalenza del trattato sulle leggi interne anche posteriori. A tal fine occorre convincersi del fatto che il trattato, una volta acquistata validità all’interno dello Stato, finisce con l’essere sorretto da una duplice volontà normativa:
- da un lato la volontà che certi rapporti siano disciplinati così come li disciplina la norma internazionale;
- dall’altro la volontà che gli impegni assunti verso altri Stati siano rispettati.
Per far prevalere una legge posteriore, quindi, occorre che entrambe le volontà siano annullate, ossia che la norma posteriore riveli non solo e non tanto la volontà di disciplinare in modo diverso gli stessi rapporti quanto quella di ripudiare gli impegni internazionali contratti. La volontà del legislatore di ripudiare un’obbligazione internazione preesistente, peraltro, si ritiene che possa ricavarsi in modo implicito solo quando l’oggetto dell’obbligazione e quello della norma interna coincidano perfettamente sia per quanto riguarda la materia da regolare sia per quanto attiene ai soggetti ai quali il regolamento si dirige.
Il principio di carattere interpretativo secondo cui il trattato internazionale, una volta introdotto, prevale fintanto che non si dimostri la volontà del legislatore di venir meno agli impegni internazionali è un principio di specialità sui generis, in cui la specialità consiste per l’appunto nel fatto che la norma internazionale è sorretta non solo e non tanto dalla volontà che gli obblighi internazionali siano regolati in un certo modo quanto dalla volontà che gli obblighi internazionali siano rispettati;
- per quanto riguarda i rapporti delle norme convenzionali con le norme costituzionali, non vi è alcun motivo per discostarsi dai principi relativi alla gerarchia delle nostre fonti. Le norme pattizie immesse nell’ordinamento, pertanto, potranno essere sottoposte a controllo di costituzionalità ed annullate se violano norme costituzionali.
Se da un punto di vista formale le leggi di esecuzione dei trattati sono sempre subordinati alla Costituzione, la giurisprudenza della nostra Corte costituzionale ha più volte fatto ricorso a trattati riguardanti materia costituzione (es. Convenzioni internazionali sui diritti dell’uomo) come ausilio interpretativo di singoli articoli della Costituzione.