Una prima delimitazione
L’espressione diritto internazionale privato indica il complesso delle norme giuridiche dello Stato che regolano quei rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso, compresi quelli inerenti la giurisdizione dello Stato italiano, vale a dire del potere dello Stato di applicare la legge con il sigillo della propria autorità, la quale costituisce una questione distinta rispetto all’applicazione del diritto straniero mediante le norme del diritto internazionale privato
Approfondimento: l’oggetto della materia e il metodo della scelta di legge
Dunque il diritto internazionale privato si caratterizza sia per l’oggetto – o per meglio dire: per un carattere particolare di questo – sia per il modo speciale con il quale esso opera (il richiamo di una legge straniera).
Esistono dei fatti e dei rapporti che pongono l’esigenza di una particolare disciplina a causa del carattere di estraneità che presentano rispetto alla vita dello Stato come è definita dal territorio e dalla popolazione. Dipende dal legislatore stabilire quali siano le situazioni giuridiche di particolare importanza sociale, definite con riferimento alle grandi categorie del diritto (lo stato della persona, i diritti reali, il contratto) e scegliere se regolare i rapporti conseguenti con un diritto sostanziale speciale, cioè mediante norme materiali che tengano conto delle esigenze che pongono i rapporti internazionali.
La scelta di legge
Le norme del diritto internazionale privato sono fondate sul sistema della “scelta di legge” (si prenda, ad esempio, l’art. 20 della legge 218/1995 per il quale la capacità giuridica delle persone fisiche è regolata dalla loro legge), secondo cui una volta rinunciato ad applicare la legge dello stato ad un certo rapporto (a causa degli elementi di estraneità che presenta) viene ricercato il criterio ritenuto più idoneo per individuare la legge competente fra tutte quelle che possono venire in considerazione.
La praticità di questo metodo, che al legislatore evita ogni fatica (dato che può usare l’opera legislativa degli altri Stati) e gli consente anche di raggiungere risultati più soddisfacenti da un punto di vista sociologico (in quanto il criterio di collegamento – la cittadinanza di uno Stato straniero, il luogo di situazione di una cosa etc. – tiene generalmente conto di una connessione particolarmente significativa con un determinato sistema sociale), lo ha fatto preferire nettamente a quello della creazione di norme sostanziali speciali.
La sua utilizzazione consente al legislatore anche di risparmiarsi lo sforzo di indicare analiticamente gli elementi di estraneità rilevanti per la disciplina che intende disporre: questi saranno quelli che risultano dal criterio di collegamento (per es. la cittadinanza straniera del de cuius).
Il metodo alternativo – quello delle norme sostanziali speciali -viene ancora oggi seguito in settori legislativi particolari, ad esempio a livello di convenzioni internazionali e ora di normativa comunitaria ( la convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci chiamata a sostituire le diverse discipline nazionali ; o la direttiva comunitaria del 2005 sulle fusioni transfrontaliere di società di capitali).
È opportuno precisare, a questo punto, che il sistema del diritto internazionale privato opera in modo del tutto analogo al diritto privato sostanziale (o materiale) facendo sorgere diritti soggettivi, obblighi ed altre situazioni rilevanti per l’ordinamento e senza, di norma, che sia necessario alcun intervento costitutivo dell’organizzazione giudiziaria: vi è soltanto la differenza data dal fatto che il diritto internazionale privato svolge la propria funzione con il metodo indiretto della scelta di una legge competente.
Si prenda ad esempio il diritto di porre in essere negozi ed atti giuridici, che sorge automaticamente perché così dispone l’art. 2 del codice civile. Se, in ipotesi, si tratta di un soggetto avente la cittadinanza francese, questo diritto sorge ugualmente in maniera automatica, ma avrà la sua fonte nell’art. 488 del code civil francese.