Regime generale e regimi speciali della responsabilità internazionale
La disciplina della responsabilità internazionale è contenuta nel progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati atti illeciti internazionali approvato nel 2001 dalla commissione del diritto internazionale e quindi raccomandato agli Stati dall’assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il progetto regola la responsabilità attraverso un complesso di norme secondarie concernenti presupposti dell’illecito, le circostanze e esimenti, le conseguenze giuridiche dell’illecito e l’esercizio delle relative pretese di riparazione.
Tale regime della responsabilità è unitario indipendentemente dal tipo di norma violata all’origine dell’illecito: la sola eccezione è costituita dalla violazione grave di regole imperative. Le regole enunciate nel progetto riguardano la sua condotta degli Stati e dei movimenti insurrezionali che presentino una propria capacità di governo effettivo sul territorio, nonché la Santa sede in ragione della sua personalità giuridica internazionale; mentre non sono applicabili ai gruppi politico militari clandestini o sorti in paesi caratterizzati dall’anarchia.
Le norme contenute nel progetto sono generali ma senza escludere norme speciali sulla responsabilità internazionale che riguardano specifici profili della responsabilità internazionale. L’articolo cinquantanove del progetto enuncia una clausola di rispetto verso gli obblighi che discendono dalla carta delle Nazioni Unite, in armonia con l’articolo 103 della carta che sancisce il primato della stessa su altri obblighi internazionali ad eccezione delle norme integrative. L’articolo 58 del progetto e esclude invece dal suo campo di applicazione i comportamenti dei privati (individui e non) posti in violazione di obblighi internazionali e direttamente rilevanti nei loro confronti.
Presupposti oggettivi
Ex art. 2 del progetto la condotta di uno Stato è illecita se in violazione di un obbligo internazionale, dunque atto illecito si connette sempre all’obbligo correlato che grava su un soggetto. In rapporto al contenuto della norma primaria violata, l’illecito può avere carattere commissivo od omissivo e viene commisurato alla natura dell’obbligo internazionale che può essere di risultato (quando la norma primaria indica l’obiettivo da raggiungere lasciando libero lo Stato sui mezzi per conseguire), o di condotta (quando lo Stato un’organizzazione internazionale sono tenuti a seguire un comportamento di fare un fare che prescinde dal raggiungimento di un determinato risultato).
Occorre un nesso di causalità diretta tra il contenuto dell’obbligo e il tipo di condotta che ne determina la violazione; inoltre l’obbligo deve essere vigente al momento dell’illecito e l’illecito perdura anche se nel frattempo si estingue la norma violata. L’illecito può essere istantaneo quando avviene nel momento in cui matura la violazione dell’obbligo, ho continuato quando per l’intero periodo in cui esso avviene (esempio: genocidio). Ovviamente in considerazione della violazione della norma si tiene conto della cosiddetta due diligence, cioè delle concrete capacità che lo Stato possiede in relazione all’obbligo da attuare.
Presupposti soggettivi: l’attribuzione del fatto illecito allo Stato o all’organizzazione internazionale perche; rientrante nella loro sfera di ”giurisdizione”
Affinché una condotta possa essere caratterizzata come internazionalmente illecita e fonte di responsabilità internazionale è dunque in primo luogo necessario che essa sia attribuibile allo stato.
Il principio d’attribuibilità di una condotta allo stato è espresso dalla regola secondo la quale può essere riferita allo stato, dal punto di vista del diritto internazionale, solo la condotta dei suoi organi, ossia di quegli enti, individuali o collettivi, attraverso i quali lo stato si organizza ed agisce: in linea di principio un azione umana può essere considerata come azione dello stato, quale soggetto di diritto internazionale, solo se posta in essere dai componenti di un organo dello stato che abbiano agito in tale qualità.
Per quanto lo stato si ripartisca al suo interno in una serie d’organi aventi diverse funzioni e persino distinta personalità, ai fini del diritto internazionale lo stato è trattato come una singola persona giuridica. Pertanto la condotta di qualsiasi organo statale viene considerata come atto dello stato ai sensi de diritto internazionale, sia che esso eserciti funzioni legislative, giudiziarie o esecutive, qualunque posizione esso abbia nell’organizzazione dello stato, e a prescindere dal suo carattere d’organo del governo centrale oppure di una ripartizione territoriale dello stato.
La condotta è attribuibile allo stato se nel caso concreto l’ organo in questione agisce in veste ufficiale, anche se al di fuori della sfera delle sue competenze, in cui secondo l’ ordinamento interno può esercitare i suoi poteri. Allo stesso tempo può essere attribuita allo stato la condotta dell’ente che non può essere ritenuto organo dello stato, ma che tuttavia è autorizzato dal diritto interno ad esercitare “elementi” di potere di governo. Il fenomeno riguarda gli enti “parastatali” o quegli privati che conservano poteri di regolamentazione, come le compagnie aeree che hanno poteri di discipline e controllo in materia doganale.
Per quanto in linea di principio la condotta di un organo implichi la responsabilità internazionale dello stato al quale esso appartiene, possono darsi casi in cui la condotta illecita di un organo di uno stato fa sorgere la responsabilità di uno stato diverso. Ciò avviene allorché l’ organo di uno stato viene poso a disposizione di un altro stato ed agisce solo a favore e per conto di quello stato, allora la sua condotta viene attribuita solo allo stato per il quale agisce. Ciò può avvenire ad esempio con un reparto dell’esercito.