A norma dell’art. 16:
1. La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico
– in tal caso si applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti
– in mancanza si applica la legge italiana
L’ordine pubblico è il limite tradizionale dell’applicazione della legge; esso ha la funzione di evitare l’inserimento di valori giuridici stranieri contrastanti con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Si tratta di un limite:
successivo, perchè presuppone il normale funzionamento delle regole di diritto internazionale privato e quindi la determinazione di una legge straniera come applicabile
negativo, perchè l’applicazione della legge competente viene esclusa solo quando i suoi effetti sono in contrasto con i principi interni
E’ un limite a carattere concreto. Per ordine pubblico si intende quello internazionale per distinguerlo da quello interno che costituisce un limite all’autonomia negoziale.
In base al principio della relatività , possono concorrere a formare l’ordine pubblico internazionale italiano anche principi derivanti da fonti non statali se sono stati recepiti.
Le differenze tra ordine pubblico internazionale e interno sono le seguenti:
– l’ordine pubblico internazionale deve essere inteso come insieme di principi a carattere universale comuni a molte nazioni di civiltĂ affine, intesi alla tutela di alcuni diritti fondamentali dell’uomo. Esso prescinde dall’esistenza di un legame fra situazione e Stato.
– l’ordine pubblico interno è costituito dal complesso dei principi fondamentali che caratterizzano la struttura etico sociale della comunitĂ nazionale in un certo momento storico. Esso presuppone l’esistenza di uno stretto contatto tra la situazione e lo Stato del foro (in particolare la cittadinanza di una o entrambe le parti).