L’art. 43 specifica che i contingenti armati utilizzati sono sotto un comando internazionale facente capo allo stesso Consiglio di Sicurezza, e questo per due principali motivi:

  • garantire l’obiettività e l’imparzialità dell’azione, controllando che questa sia contenuta entro i limiti indispensabili al mantenimento della pace;
  • togliere qualsiasi iniziativa di carattere militare al singolo Stato che non si giustifichi per motivi di legittima difesa individuale o collettiva.

Gli artt. 43, 44 e 45 prevedono l’obbligo per gli Stati di stipulare con il Consiglio degli accordi intesi a stabilire il numero, il grado di preparazione e la dislocazione delle forze armate utilizzabili dall’organo internazionale quando se ne presenti la necessità (obbligo de contrahendo). Secondo gli artt. 46 e 47, peraltro, l’utilizzazione in concreto dei vari contingenti nazionali deve far capo ad un Comitato di stato maggiore, composto dai capi di stato maggiore dei cinque membri permanenti e posto sotto l’autorità del Consiglio. Presupposto e cardine del sistema, quindi, sono proprio questi accordi speciali da stipularsi tra Stati membri delle NU e Consiglio, i quali, tuttavia, non hanno mai visto la luce.

 Il Consiglio di Sicurezza è intervenuto con misure di carattere militare in due modi diversi:

  • ha creato delle Forze delle Nazioni Unite (caschi blu) incaricate di operare per il mantenimento della pace (peacekeeping operations). Le caratteristiche principali di tali operazioni sono costituite:
    • dalla delega del Consiglio al Segretario generale in ordine sia al reperimento sia al comando delle forze internazionali;
    • dal consenso dello Stato nel cui territorio tali forze sono dislocate (consenso fittizio);
    • dal fatto che le Forze per il mantenimento della pace non sarebbero forze destinate ad usare la forza, essendo soltanto tenute a dividere i contendenti (c.d. forze cuscinetto) e ad aiutarli nel ristabilire e nel mantenere condizioni di pace e di sicurezza senza poter adoperare le armi (peacekeeping e non peace enforcement).

Conforti, a dispetto della limitatezza dei compiti e a prescindere dal fatto che il loro reperimento e il loro comando sia assicurato dal Segretario generale, ritiene che le Forze per il mantenimento della pace realizzino l’azione di polizia internazionale di cui parla l’art. 42: quando l’art. 42 dispone che il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terresti, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale , infatti, non si vede perché debba intendersi per azioni soltanto la guerra o un’azione che implichi lo spargimento di sangue e non anche l’intervento dei caschi blu;

  • ha autorizzato alcuni Stati membri all’uso della forza: dal momento che l’impiego delle Forze dell’ONU ha spesso finito col rivelarsi abbastanza impraticabile, il Consiglio di Sicurezza è andato a orientandosi verso l’impiego diretto di contingenti militari da parte degli Stati membri. Nel caso della guerra di Corea (1950) e in quello della guerra del Golfo (1991), in particolare, si è trattato dell’autorizzazione a condurre vere e proprie guerre internazionali. Dal momento che tale delega agli Stati non sembra poter essere inquadrata sotto gli artt. 42 ss., essa viene comunemente considerata come prevista da una norma consuetudinaria ad hoc.

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