Caratteristica delle norme, generali e convenzionali, che disciplinano i crimini internazionali è che esse danno luogo ad una responsabilità propria delle persone fisiche che li commettono: trattasi dunque di norme che possono essere considerate come regole che direttamente si indirizzano agli individui.
La comunità internazionale sta tentando oggi di attuare la punizione dei crimini internazionali individuali attraverso l’istituzione di tribunali internazionali, tentativi che si svolgono tra mille difficoltà: la punizione è quindi in larga parte affidata ai tribunali interni, nell’esercizio della sovranità territoriale.
La cooperazione internazionale nella repressione dei crimini internazionali di individui
La categoria dei crimini internazionali individuali è abbastanza recente, datando dalla fine della seconda guerra mondiale.
Qualche precedente esisteva anche prima: crimine internazionale (crimen iuris gentium) era considerata la pirateria, nel senso che qualsiasi Stato potesse catturare la nave pirata e punire i membri dell’equipaggio.
I crimini internazionali individuali possono essere distinti in crimini contro la pace, crimini contro l’umanità e crimini di guerra.
Lo Statuto della Corte penale internazionale prevede quattro tipi di crimini: il genocidio (che può essere ricondotto ai crimini contro l’umanità), i crimini contro l’umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione (che può essere considerato come il principale crimine contro la pace).
Per quanto riguarda il genocidio, è tale la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso.
Ai crimini contro l’umanità vengono riportati i seguenti atti, purché perpetrati come parte di un esteso o sistematico attacco diretto contro una popolazione civile: omicidio, riduzione in schiavitù, deportazione o trasferimento forzato di popolazioni, privazione di libertà “in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale”, tortura, violenza carnale, prostituzione forzata ed altre forme di violenza sessuale di eguale gravità, persecuzioni per motivi politici, razziali, religiosi, di sesso, etc., sparizione forzata di persone, apartheid, altri atti disumani, o simili, capaci di causare sofferenze gravi di carattere fisico o psichico.
Tra i crimini di guerra lo Statuto, oltre a riprodurre crimini già inclusi tra quelli contro l’umanità, si riferisce a tutta una serie di atti specifici del tempo di guerra, come la violazione delle Convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario di guerra, l’arruolamento forzato dei prigionieri di guerra, la presa di ostaggi, gli attacchi intenzionalmente diretti contro popolazioni ed obbiettivi civili, etc.
Anche tutti questi atti, per poter essere considerati come crimini internazionali individuali, devono far parte, secondo lo Statuto, di un programma politico o comunque aver luogo su larga scala.
Circa i crimini contro la pace, lo Statuto rinuncia a dare dell’aggressione una definizione, rinviandola ad una futura modifica della convenzione.
L’elenco ora riportato corrisponde largamente alla communis opinio della comunità internazionale e trova riscontro nella prassi delle Corti interne di vari Stati oltre che in quella delle Corte internazionali: si tratta insomma di crimini individuali che sono tali anche per il diritto internazionale consuetudinario.
Con riguardo all’aggressione, se si vuole dedurre dall’esperienza del Tribunale di Norimberga la definizione, si può dire che essa è tale quando è scatenata su larga scala o produce conseguenze assai gravi.
Normalmente l’individuo che commette un crimine internazionale è organo del proprio Stato o di un’entità di tipo statale, come il governo insurrezionale a base territoriale: quando è commesso un crimine contro l’umanità, o uno di quei crimini di guerra che sono al contempo crimini contro l’umanità, ne consegue una duplice responsabilità internazionale, dello Stato e dell’individuo organo.
Non è comunque escluso che crimini contro l’umanità possano essere commessi da gruppi di privati non agenti quali organi di uno Stato determinato: ci sembra sia questo il caso degli atti di terrorismo commessi contro il popolo degli Stati Uniti negli ultimi anni e culminati con il disumano attacco alle torri del World Trade Center di New York dell’11-9-2001, attribuito al gruppo di Al Queda facente capo al terrorista Bin Laden.
Si discute se l’attacco alle torri debba essere addirittura considerato come un atto di guerra, in conformità alla tesi ufficialmente sostenuta dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali, che giustifichi la risposta armata in legittima difesa, attuata contro l’Afghanistan in quanto Paese dove Al Queda ha il suo quartier generale.
È dubbio invece che singoli atti terroristici, o anche atti che partecipino di un attacco esteso e sistematico ma al contempo si inquadrino nel principio di autodeterminazione dei popoli, costituendo un momento della lotta per la liberazione di territori dalla dominazione straniera, siano qualificabili come crimini contro l’umanità.