L’effetto vincolante della sentenza internazionale

Ex art. 59 dello statuto la sentenza internazionale vincola le parti in lite; tuttavia la sentenza potrebbe anche non essere eseguita perché gli Stati destinatari adottano una soluzione diversa (come nel caso Wimbledon in cui il governo tedesco non pago i danni al governo francese come invece aveva stabilito la corte). In merito all’oggetto, la sentenza internazionale può essere di condanna o di mero accertamento: in ogni caso essa ha sempre natura dichiarativa, salvo che non sia presa ex aequo et bono.

Riguardo ai soggetti talvolta la sentenza potrebbe essere rilevante anche per Stati terzi, ad esempio quando verte su titoli territoriali controversi ma di natura assoluta. Talvolta la sentenza internazionale può valere come precedente giudiziario la cui rilevanza supera la sfera dello specifico processo: ne è un esempio il ragionamento giuridico sviluppato dalla corte in una sentenza che diventa un parametro di prevedibilità del suo sillogismo anche in processi successivi, per effetto del principio di conservazione dei valori.

 

L’esecuzione della sentenza internazionale

L’esecuzione delle sentenza spetta in generale agli stati, e l’obbligo in questione, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite, non è solo verso la controparte ma verso tutti gli stati membri delle Nazioni Unite. Se uno stato non adempie l’altra parte potrà ricorrere al Consiglio di sicurezza che può, se lo ritiene necessario, fare raccomandazioni o decidere misure da prendere per dare effetto al giudizio (possibilità mai realizzata, anche perchè può essere bloccata dal voto negativo di uno solo dei membri permanenti del Consiglio, anche se è esso stesso parte della controversia, come avvenuto nella ormai nota sentenza della corte in merito alle attività militari in Nicaragua e contro il Nicaragua).

L’inesecuzione della sentenza porta ad una nuova controversia.

 

Le procedure di interpretazione e revisione della sentenza internazionale

La sentenza è motivata e deve menzionare i giudici e la maggioranza raggiunta (si ricordi la possibilità dei giudici dissenzienti di annettere le loro opinioni alla sentenza medesima).

La sentenza è definitiva e inappellabile, tranne caso di ricorso tramite revisione qualora siano emersi fatti nuovi, e sconosciuti alla Corte e alla parte ricorrente al momento della pronunzia, che siano determinanti. La domanda di revisione deve essere presentata entro 6 mesi dalla scoperta del fatto e 10 anni dalla data della sentenza.

Se sorgono dubbi sulla interpretazione della sentenza è competente la stessa Corte che ovviamente non aggiunge nulla al giudicato: la sua e di caccia vincolante vale solo nei limiti della decisione oggetto di interpretazione e pertanto viene respinta ogni richiesta di interpretazione che ne esorbita.

Notevole è la possibilità, da parte delle Organizzazioni internazionali che non potrebbero adire alla Corte in sede contenziosa ma solo consultiva (non ottenendo un giudicato vincolante), di avere ugualmente l’efficacia di giudicato e carattere vincolante, attraverso un impegno pattizio che le vincoli ai pareri consultivi emessi. Ad es. tale impegno è espressamente previsto dalla Convenzione di Vienna del ’86 sui trattati tra stati e organizzazioni internazionali e fra organizzazioni internazionali, qualora la controversia sia erlativa alla applicazione o interpretazione dello jus cogens in materia.

 

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