Le acque marine comprese tra il litorale e la linea di base si considerano acque interne e sono pertanto accomunate a tutte le altre esistenti nella terraferma controllata dallo Stato. Lo Stato è libero di accettare o rifiutare l’accesso nelle acque interne alle navi straniere, senza obbligo di uguaglianza di trattamento: questa è una manifestazione della sua sovranità. Una deroga al principio è contenuta nella convenzione di Ginevra del 1923 che impone allo Stato costiero l’ammissione di tutte le navi private e battenti bandiera degli Stati contraenti.

I porti per il diritto internazionale si distinguono in:

–          Porti militari (riservati alla marina da guerra e retti da un regime di assoluta chiusura)

–          Porti di rifugio (a disposizione di qualsiasi nave in stato di necessità o forza maggiore, e caratterizzati da un regime di completa apertura)

–          Porti commerciali (utilizzati per il normale traffico marittimo e caratterizzati da un regime intermedio).

L’ ordinamento di un porto è costituito dalla combinazione della giurisdizione dello Stato del porto e di quella dello Stato di quella nave batte bandiera: a quest’ultima giurisdizione la nave sottoposta per tutte le attività che non influiscono sulla vita del porto (cioè quelle riguardanti la vita di relazione che si svolge entro il bordo della nave). Il controllo dello Stato del porto è ammesso invece, per l’esercizio della giurisdizione penale o l’adozione di misure di polizia solo per i fatti idonei ad arrecare disturbo alla vita della comunità stanziale (pertanto la giurisdizione penale non può essere esercitata su fatti interni alla nave stessa, che non abbiano ripercussioni sull’ambiente esterno). Lo Stato costiero può procedere a misure esecutive civili (es: sequestro della nave) per assicurare l’adempimento di obblighi assunti durante la permanenza in acque interne o per misure cautelari.

Lo stesso regime non riguarda le navi pubbliche o da guerra: per queste ultime il diritto internazionale prevede un’immunità, estesa anche all’equipaggio quando questo scende a terra.

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