Si può ritenere che, essendo l’attuazione di norme internazionali generalmente riconosciute prevista dalla Costituzione, tali norme si situino ad un livello superiore alla legge ordinaria.
Una legge ordinaria contraria al diritto internazionale consuetudinario violerĂ indirettamente il 10 Cost., e potrĂ quindi essere annullata dalla Corte costituzionale.
L’art. 10.1 Cost., nel prescrivere l’adattamento “dell’ordinamento giuridico italiano”, e quindi del diritto italiano nella sua totalità , al diritto internazionale generale, intende escludere in linea di massima che il diritto consuetudinario sia subordinato al diritto costituzionale; con la conseguenza che il primo prevarrà normalmente sul secondo a titolo di diritto speciale. Tuttavia lo stesso art. 10.1 Cost., contiene una clausola implicita di salvaguardia dei valori fondamentali che ispirano la nostra Costituzione.
Una norma internazionale generale che superi siffatto limite non può ritenersi richiamata dal 10 e resterà inoperante all’interno dello Stato; il che significa che tutti coloro che siano sollecitati ad applicarla potranno rifiutarsi di farlo senza che sul punto sia necessaria una pronuncia della Corte costituzionale.
Limiti costituzionali all’attuazione di trattati e norme derivate, in specie per rispetto dei diritti inviolabili della persona umana
Onde evitare che una pronuncia della corte costituzionale possa determinare la responsabilitĂ dello Stato per aver disatteso il trattato o la singola disposizione Patrizia, il giudice costituzionale privilegia un’interpretazione del trattato meglio allineata alla costituzione, come è accaduto nel caso Baraldini, in cui un’interpretazione della corte della convenzione di Strasburgo ha permesso ad una condannata di eseguire la pena in Italia e di poter usufruire dell’indulto.
La soglia di legittimitĂ costituzionale sussiste anche rispetto ai trattati oggetto di specifica garanzia, come impatti lateranensi, sono anche derogare a disposizioni di rango costituzionale, fatto salvo lo scrutinio della corte per accertarne la compatibilitĂ con i diritti inalienabili della persona umana. Lo stesso limite dell’articolo 11 costituzione vale nei confronti della carta dell’Onu e del trattato UE. Un lampante in tal proposito è la disciplina del mandato d’arresto europeo che impone allo Stato di rifugio di consegnare allo stato di emissione del mandato la persona accusata di uno dei 32 reati indicati, con prevalenza del diritto comunitario su qualsiasi legge dello Stato richiesto, compresa quella che concedesse eventualmente un indulto.
Mentre in altri paesi come ad esempio la Francia per rispettare gli obblighi inerenti al mandato d’arresto europeo si è resa necessaria un’apposita legge costituzionale, in Italia si è data attuazione alla decisione con legge 69/05, che tuttavia richiama i diritti costituzionali a tutela dell’accusato imponendo di rispettare il maggior livello di protezione eventualmente offerto dalla costituzione italiana (si pensi alla disciplina della carcerazione preventiva). Investita della questione la corte costituzionale (sentenza 349/07) ha rimarcato l’importanza della tutela “almeno equivalente” rispetto alle garanzie offerte dalla nostra costituzione.