La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio.
Questa regola (foro del convenuto) risale al diritto comune (actor sequitur forum rei) e ad essa si può affiancare la regola per cui la comparizione del convenuto in giudizio vale come conferma della giurisdizione del giudice.
I due primi collegamenti con la nostra giurisdizione indicati nella norma – il domicilio e la residenza – devono essere determinati in base alle norme sostanziali italiane. L’art. 3 è infatti una norma di diritto processuale da interpretarsi secondo la lex fori.
Il terzo criterio della norma è dato dal fatto che il convenuto abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Deve trattarsi di un procuratore generale o di un institore.
Si deve notare che questo criterio non è previsto dalla Convenzione di Bruxelles. Esso non avrĂ quindi impiego nelle controversie che ricadono nell’ambito di questa.
Il legislatore della riforma, come del resto giĂ quello del 1942, non ha espressamente previsto che venga chiamata in giudizio una persona giuridica.