Ai sensi dell’articolo 30 dello statuto, la corte internazionale di giustizia adotta autonomamente il proprio regolamento di procedura, che può modificare in ogni momento e che le consente di emanare altre regole sotto forma di Practice Directions. Fermo restando l’obbligo di consultare le parti per le questioni di procedura, l’articolo 48 dello statuto autorizza la corte a regolare con ordinanze lo svolgimento del processo, i termini di presentazione delle osservazioni scritte delle parti e l’acquisizione delle prove: questa soluzione è equidistante sia dall’originario modello arbitrale che consentiva alle parti di derogare di comune intesa alle regole del processo, sia da altri modelli come ad esempio quello comunitario che escludono del tutto un autonomo interesse della parte sulle regole di procedura.

 

Instaurazione del processo internazionale e determinazione del rito

Nel processo dinanzi alla corte internazionale di giustizia vale il cosiddetto principio dispositivo, secondo cui le parti fissano di comune accordo i termini della controversia e scelgono il mezzo giudiziario o arbitrale. L’atto introduttivo del giudizio è costituito o dall’accordo di compromesso o dalla domanda unilaterale dell’attore la quale deve contenere, a pena di irricevibilitĂ , l’indicazione dell’etĂ , della loro provenienza e l’oggetto della controversia; il documento deve essere sottoscritto da un rappresentante ufficiale dello Stato e portato al cancelliere affinchĂ© egli iscriva arruolo la causa.

In genere il processo si articola sempre in due fasi, fase scritta e fase orale. La prima si ha con la presentazione contemporanea di memorie e contromemorie delle parti, mentre nel caso di istanza di parte è la parte attrice a depositare per prima la memoria cui segue la contromemoria della convenuta. Possono seguire anche diverse repliche a domanda della corte stessa. Nella fase orale possono presentarsi testimoni ed esperti, la corte può fare domande alle parti che espongono le loro difese.

Il giudice internazionale non è tenuto ad assicurare una ragionevole durata del processo, ma la corte ha solo il vincolo di perseguire una soluzione giuridica della controversia favorendo ove possibile una composizione amichevole della stessa.

 

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