La riparazione può consistere nella restituzione, risarcimento e/o soddisfazione, art. 34 Articoli.
In ogni caso il principio essenziale è che la riparazione deve, nella misura possibile, cancellare tutte le conseguenze dell’atto illecito e ristabilire la situazione che sarebbe verosimilmente esistita se detto atto non fosse stato commesso. Inoltre l’ obbligo d’integrale riparazione non è soggetto a limitazioni derivanti dal diritto interno dello stato che vi è tenuto, art. 32 Articoli.
In via di regola generale lo stato responsabile di un illecito internazionale è obbligato alla restituzione in forma specifica, o in natura, ossia al ristabilimento della situazione che esisteva prima dell’illecito, art. 35 Articoli. Ne consegue che modalità e forme della restituzione dipendono dal contenuto della norma violata e dalle caratteristiche dell’atto illecito. Talvolta non è agevole operare una distinzione tra cessazione dell’illecito e restituzione: ad esempio, l’ abrogazione della legge emanata in violazione di un obbligo internazionale può essere vista sia come forma d’adempimento tardivo sia come mezzo di riparazione in forma specifica.
Per quanto la restituzione costituisca la forma di riparazione dovuta in via prioritaria, l’ obbligo di fornirla non è assoluto, poiché spesso si verificano situazioni in cui essa non è materialmente possibile oppure in cui il beneficio che essa produce è così piccolo da risultare inferiore a quello derivante da altre forme di riparazioni, art 35 Articoli. Qualora il danno non possa essere integralmente riparato con la restituzione in forma specifica, lo stato è tenuto alla riparazione “per equivalente”. Tale forma di riparazione si traduce nel pagamento allo stato leso di un ammontare monetario che corrisponde al valore stimato della restituzione in forma specifica.
A tale somma si aggiunge il risarcimento del danno(art. 36 Articoli) “per le perdite subite nella misura in cui tali perdite non risultino già coperte dalla restituzione o dal pagamento che ne rende il posto”. Il risarcimento deve coprire ogni danno diretto ed immediato, collegato all’illecito da nesso causale ininterrotto che sia determinabile dal punto di vista finanziario, includendo oltre alla perdita patrimoniale che lo stato leso ha subito anche il profitto non conseguito a causa del fatto illecito.
La soddisfazione, art. 37 Articoli, costituisce invece una forma di riparazione che appare dovuta laddove le altre modalità non siano state sufficienti a rimediare all’illecito commesso dallo stato. Allo stesso modo, e pertanto, essa non è sufficiente se altre forme di riparazioni sono disponibili. La soddisfazione di realizza come riparazione del danno morale subito dallo stato che è vittima dell’illecito, oppure del danno giuridico, consistente nella rottura della legalità internazionale implicata dalla violazione di un obbligo internazionale. in corrispondenza a tale duplice funzione, la soddisfazione po’ consistere nel riconoscimento della violazione e del carattere obbligatorio della norma violata, sia in espressioni di rincrescimento, in scuse formali o in qualche altra modalità appropriata, quale il pagamento di una somma di denaro simbolica. In ogni caso deve sussistere una proporzione tra offesa e soddisfazione che non può assumere forme umilianti per lo stato tenuto a darla.
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L’azione in riparazione per violazione grave del diritto internazionale esercitabile dal privato leso dinanzi al giudice di uno Stato terzo
Deve invece rilevarsi, al di fuori di particolari sistemi normativi e giurisdizionali specificamente rivolti a garantire agli individui, beneficiari d’obblighi internazionalmente assunti dagli stati(ad esempio in materia di diritti umani), la disponibilità di strumenti processuali internazionali idonei a realizzarne, anche nei confronti degli stati d’appartenenza degli stessi individui, l’ effettivo godimento che, come si è sottolineato in dottrina, gli obblighi nascenti dall’illecito internazionale sono sempre e soltanto obblighi di soggetti dell’ordinamento giuridico internazionale verso altri soggetti dello stesso ordinamento. Non vi è responsabilità internazionale dello stato verso individui.