Si discute se la guerra costituisca una causa di estinzione dei trattati. Fatti salvi certi trattati che sono stipulati proprio in vista della guerra (c.d. diritto internazionale bellico), è evidente che gli accordi conclusi dagli Stati prima della guerra non trovino applicazione durante le ostilità . Occorre tuttavia chiedersi che cosa succeda una volta ripristinata la pace, ossia se la guerra sospenda oppure estingua definitivamente i trattati.
L’art. 44 del Trattato di pace del 1947 stabilì che le Potenze vincitrici avrebbero notificato all’Italia, entro sei mesi dall’entrata in vigore del Trattato, quali accordi bilaterali intendessero mantenere in vigore o far rivivere, e che gli accordi non notificati sarebbero stati considerati abrogati. Questo secondo il diritto internazionale pattizio. Secondo il diritto consuetudinario, invece, la regola classica dell’estinzione è andata affievolendosi nel corso di questo secolo e soprattutto negli ultimi tempi: è stato negato l’effetto estintivo della guerra in ordine ai trattati multilaterali, ma in generale si è manifestata la tendenza a considerare estinte soltanto le convenzioni che, per la loro natura, per la materia di cui si occupano e per gli interessi che tutelano, siano incompatibili con lo stato di guerra. Occorre comunque riportare la materia a quella coperta dalla clausola rebus sic stantibus: si dovrà infatti verificare volta a volta se la guerra abbia determinato un mutamento radicale delle circostanze esistenti al momento della conclusione del trattato.