Circa la determinazione della competenza a denunciare il trattato, occorre rifarsi come per la competenza a stipulare ai principi costituzionali di ciascuno Stato. In Italia si discute se per la denuncia dei trattati che rientrano nella categoria prevista dall’art. 80 Cost. occorra o meno una legge di autorizzazione come per la ratifica. La prassi depone a favore della tesi negativa: competente a formare e a manifestare la volontà dello Stato nella materia in esame è il Potere esecutivo. Sulla base di un’analisi della stessa prassi italiana, tuttavia, la situazione sembrerebbe in evoluzione verso una sempre maggiore collaborazione tra Parlamento e Governo.

 La procedura prevista dalla Convenzione di Vienna per far valere l’invalidità o l’estinzione del trattato è la seguente (artt. 65 ss.): lo Stato che invoca un motivo riconosciuto dalla Convenzione come causa di estinzione o di invalidità deve notificare per iscritto la sua pretesa alle altre parti contraenti del trattato:

  • trascorso un termine che non può essere inferiore a tre mesi, qualora non vengano manifestate obiezioni, lo Stato può definitivamente dichiarare che il trattato deve essere ritenuto invalido o estinto;
  • se invece vengono sollevate delle obiezioni, lo Stato che intende sciogliersi e le parti obbiettanti devono ricercare una soluzione della controversia con mezzi pacifici. Tale soluzione deve intervenire entro dodici mesi, trascorsi inutilmente i quali ciascuna parte può mettere in moto una complicata procedura conciliativa che, facendo capo ad una Commissione delle NU, sfocia in una decisione obbligatoria ma solo in un rapporto avente mero valore esortativo.

Non è detto nella Convenzione che cosa succede se il rapporto della Commissione di conciliazione venga respinto da uno o più delle parti contro interessate. Secondo Morelli, la pretesa all’invalidità o all’estinzione resta in tal caso paralizzata in perpetuo, conseguenza questa evidentemente molto grave.

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