Diritti della personalità
L’art. 24 della legge di riforma ha disposto una norma di carattere generale sui diritti della personalità:
1. L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati della legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.
2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti.
Della categoria dei diritti della personalità fanno parte situazioni come il diritto all’immagine e all’onore, il diritto sul proprio corpo etc. La figura più rilevante è tuttavia il diritto al nome.
Limitandoci ai casi più importanti, sarà la legge nazionale del figlio al momento della nascita a determinare il nome del figlio legittimo (art. 33, comma 3 ); sarà invece quella del momento della legittimazione a stabilire il nome che porterà il figlio legittimato per susseguente matrimonio (art. 34); sarà poi la legge dello Stato in cui la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata a determinare il nome della moglie o del marito quando questi abbiano differenti cittadinanze (art. 29, comma 2). Se il figlio è essere considerato legittimo dalla legge di uno dei genitori ma semplicemente naturale da quella dell’altro, oppure se la legittimazione per susseguente matrimonio è considerata valida tanto dalla legge nazionale del figlio quanto da quella di uno dei genitori – entrambe sono competenti in via alternativa (art. 34) ma dispongono in maniera differente circa il nome del figlio legittimato può crearsi qualche problema applicativo.
Se il figlio ha doppia cittadinanza – una dal padre, l’altra dalla madre – bisogna registrarlo nello stato civile italiano anche con il nome della madre se ciò è previsto dalla legge di costei.
Le conseguenze della violazione del diritto al nome, dispone l’art. 24, comma 2, sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilità per fatti illeciti in base alla lex loci delicti.
Il rinvio
In materia di statuto personale il rinvio ha le applicazioni più frequenti. Si potrà avere l’applicazione della legge italiana agli stranieri domiciliati in Italia la cui legge nazionale disciplina lo statuto personale facendo uso del criterio di collegamento del domicilio. Occorre tuttavia che il domicilio venga accertato secondo la legge nazionale della persona, non secondo le norme del nostro codice civile, e naturalmente che sussista nel momento in cui è compiuto l’atto.