Negli spazi marini, la potestà di governo ha carattere essenzialmente funzionale. Dunque si produce, a partire dalla terraferma,un fenomeno di irradiazione della giurisdizione statale in funzione degli interessi della comunità stanziale. Tale fenomeno passa da “ius excludendi alios” a tutela di interessi specifici (che coesiste con le libertà degli altri Stati) procedendo dal litorale agli spazi marini ulteriori, per varie zone marine, la cui disciplina è codificata dalla CMB. Disciplina che tende a favorire lo Stato costiero per le acque adiacenti il confine terrestre (Mare territoriale) e a privilegiare, invece, il regime di libertà delle acque per tutti gli Stati, man mano che ci si allontana dalla costa. Dove cessano i poteri esclusivi dello Stato costiero e tutti gli Stati godono di una giurisdizione uguale concorrente, ci troviamo in alto mare.

La linea di base, ossia il punto di partenza per stabilire l’ampiezza delle diverse zone marine è il confine (ossia la linea di delimitazione della terraferma). Tre sono i sistemi impiegati per tracciare la linea di base:

a)      La linea di bassa marea: è il criterio maggiormente seguito, che tuttavia non può considerarsi applicabili tutte le volte che le coste si presentino frastagliate, in prossimità di isole o in presenza di foci di fiumi, sbocchi di canali… In questi casi infatti si ricorre ad un altro criterio, quello delle

b)     Linee rette congiungenti i punti di massima sporgenza della costa, che consiste in una semplificazione concettuale della costa stessa. Secondo il diritto internazionale consuetudinario, esistono tre tipi di linee rette di base:

  • La linea di base retta normale,una linea ideale costruita geometricamente congiungendo i punti sporgenti della costa o le estremità delle isole e degli scogli eventualmente esistenti. Tali linee non devono discostarsi molto dalla direzione generale della costa;inoltre, le acque situate all’interno delle linee devono essere sufficientemente  “legate” alla giurisdizione terrestre, tenendo conto anche degli interessi economici delle regioni costiere interessate.
  • La linea di chiusura delle baie,1 linea ideale tracciata dall’ingresso della baia con cui si collegano tra loro i punti contrapposti delle due rive (linea foranea). La baia deve essere necessariamente un’insenatura che usa, ai lati, da due ben individuabili “fauces terrae”, cui si accompagni l’elemento dell’effettivo esercizio nel tempo di un’esclusiva potestà di governo.
  • Le linee di base arcipelagiche: la CMB (articolo 47) ha stabilito che gli Stati-arcipelago sono abilitati a tracciare linee di base che colleghino i punti più esterni delle isole e degli scogli emergenti dell’arcipelago, con quelli del continente, secondo la linea della bassa marea.

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